Cassazione Penale, Sentenza n. 24143/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, dopo la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado, aveva rigettato due richieste principali: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per vizio della "vocatio in ius" (mancata o viziata chiamata in giudizio dell'imputato contumace) e, conseguentemente, ottenere il rinvio degli atti al Tribunale; b) disporre la rinnovazione integrale dell'istruzione dibattimentale in appello (ovvero la riassunzione totale delle prove acquisite in contumacia), sostenendo che la restituzione nel termine imponeva la rinnovazione senza limiti e che la domanda di rinnovazione non poteva essere respinta per genericità, anche se formulata senza l'indicazione puntuale delle prove e dei temi di indagine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (nullità per vocatio in ius) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato gli estremi del decreto né il profilo del vizio dedotto, onere che grava sulla parte. Il secondo motivo (rinnovazione dell'istruzione) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato l'orientamento per cui la concessione della restituzione nel termine dà diritto a ottenere la rinnovazione dell'istruzione, ma la domanda deve indicare, per ciascuna prova richiesta, il tema di indagine da approfondire; richieste formulate in modo del tutto generico possono essere respinte. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di procedimento e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., comma 2 (testo previgente)
Riferimento alla norma che consente la restituzione nel termine per proporre impugnazione dell'imputato contumace; la Corte ha applicato la disciplina vigente all'epoca del provvedimento di restituzione.
legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 11 (sostituzione norme procedurali)
Rilevata la modifica normativa intervenuta con la legge n. 67/2014, la Corte ha comunque valutato la restituzione operata in base alla disciplina anteriore, ritenendo che l'imputato non può invocare retroattivamente norme sopravvenute che non erano vigenti al momento in cui si sono esaurite le attività processuali.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità derivanti da vizi di citazione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di nullità fondata su questa norma debba essere dedotta con specificità.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle conseguenze delle nullità processuali; la Corte ha richiamato la necessità di precisare il profilo del vizio e gli estremi del provvedimento impugnato per ottenere effetti reimmissivi o rinnovativi.
art. 603 cod. proc. pen., comma 4 (testo anteriore all'abrogazione)
Richiamata nella discussione sulla rinnovazione dell'istruzione: la giurisprudenza e la Corte affermano che, pur riconoscendo il diritto del restituito a chiedere la rinnovazione senza i limiti che valgono per l'imputato presente, la domanda deve comunque indicare per ciascuna prova il tema di indagine da svolgere, affinché il giudice possa valutare pertinenza e rilevanza.
art. 604 cod. proc. pen., comma 4
Norma richiamata dal ricorrente come norma che imporrebbe la declaratoria di nullità e il rinvio degli atti; la Corte ha però sottolineato che l'eccezione deve essere precisa e tempestiva e non può essere dedotta in termini generici in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c), e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, inosservanza di norme processuali a pena di nullità, vizio di motivazione); la Corte ha definito inammissibile per aspecificità il motivo relativo alle nullità processuali (lett. c) e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla rinnovazione (lett. b) ed all'esposizione della motivazione (lett. e)).
Massime di principio
- La restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale riconosce all'imputato il diritto a chiedere la rinnovazione dell'istruzione, ma la domanda di rinnovazione non può essere formulata in modo meramente generico: per ciascuna prova va indicato il tema di indagine che si intende approfondire, affinché il giudice possa valutare pertinenza e rilevanza.
- L'eccezione di nullità processuale (es. per vizio della vocatio in ius) va dedotta con precisione: è necessario indicare gli estremi degli atti o dei decreti impugnati e il profilo specifico del vizio; in mancanza di tali specificazioni il motivo è inammissibile per difetto di particolarità.
- Non è automaticamente consentito invocare norme sopravvenute dopo che le attività processuali si sono esaurite; va considerata la disciplina vigente al momento in cui sono avvenuti i provvedimenti rilevanti, salvo casi espressi di applicazione retroattiva.
- La semplice condizione di difficoltà oggettiva dell'imputato (es. reclusione in altra regione) non esonera dall'onere di formulare in modo specifico le richieste istruttorie in appello; l'assistito deve collaborare con il difensore, e la presenza di un difensore di ufficio può giustificare il rigetto di richieste dilatorie.
- In cassazione la Corte non è tenuta a svolgere indagini di fatto per colmare la genericità delle doglianze: l'onere della parte è rappresentare adeguatamente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda il motivo.
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