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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01049/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione esattoriale: il contribuente aveva proposto opposizione contro l'ipoteca legale iscritta e contro l'avviso di vendita immobiliare emesso ai sensi dell'art. 78 d.P.R. n. 602/1972, qualificando l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che, trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c., la sentenza di primo grado fosse impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che nell'originario ricorso erano state formulate anche censure di merito, inerenti al diritto degli enti impositori di procedere ad esecuzione forzata, e che il Tribunale non aveva espressamente qualificato l'opposizione come mera opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha però rilevato che il ricorrente non aveva trascritto l'originario ricorso introduttivo e che dagli atti successivi emergeva al più la proposizione di questioni di merito solo in momenti successivi, mentre il ricorso originario appariva limitato a vizi formali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, perché nell'opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum resta cristallizzato nel ricorso introduttivo della fase sommaria e non può essere ampliato con domande o censure nuove nella fase di merito. Poiché la controversia era stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione formale ex art. 617 c.p.c., la relativa sentenza era impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con appello, in applicazione del principio dell'apparenza. Conseguentemente, il ricorso per cassazione è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione; la Corte osserva che le censure di merito sul diritto a procedere ad esecuzione forzata avrebbero dovuto risultare dall'atto introduttivo originario per configurare una vera opposizione all'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ribadisce che, se la domanda è qualificata come opposizione formale, il relativo thema decidendum resta fissato dal ricorso introduttivo e non possono proporsi domande nuove.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi è impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello.

  • art. 78 d.P.R. n. 602 del 1972

    Norma richiamata come base dell'avviso di vendita immobiliare emesso nell'ambito della riscossione esattoriale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al ricorso straordinario per cassazione avverso decisioni non altrimenti impugnabili, nei limiti della violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per attestare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il thema decidendum è delimitato in modo vincolante dal ricorso introduttivo della fase sommaria: non è consentito introdurre con atti successivi un diverso petitum o nuove domande di merito.
  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione rileva la qualificazione espressamente data dal giudice alla domanda, secondo il principio dell'apparenza; se il provvedimento è qualificato come decisione su opposizione formale ex art. 617 c.p.c., l'impugnazione va proposta con ricorso per cassazione e non con appello.
  • La mancata trascrizione o riproduzione del contenuto dell'atto introduttivo impedisce di verificare se la controversia sia effettivamente di merito o solo formale, con conseguente rischio di inammissibilità del motivo di ricorso.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile o rigettata, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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