Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34482 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento integrativo relativo all'anno d'imposta 2007, riguardante IRES, IRAP e IVA. L'accertamento traeva origine dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, dall'omesso versamento delle imposte, da acquisti e cessioni intracomunitari non dichiarati, dalla mancata presentazione degli elenchi Intrastat e dall'assenza di scritture contabili. La società contestava, tra l'altro, che le operazioni illecite dell'amministratore non fossero imputabili alla società per conflitto di interessi o eccesso di potere, chiedendo inoltre l'annullamento delle sanzioni. Contestava anche il metodo di determinazione dei ricavi, sostenendo che la motivazione della CTR fosse estranea all'effettivo contenuto dell'accertamento integrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, stabilendo che gli illeciti commessi dall'amministratore, quale legale rappresentante e socio di maggioranza, restano imputabili alla società quando siano compiuti in nome e per conto di essa e siano riconducibili, anche indirettamente, all'oggetto sociale. Il fatto che le operazioni siano fraudolente non esclude tale riconducibilità. Di conseguenza, sono dovute anche le relative sanzioni. È stato invece accolto il terzo motivo: la CTR aveva motivato la legittimità dell'accertamento richiamando una percentuale di ricarico del 20 per cento sugli acquisti, mentre dagli atti risultava che i ricavi erano stati determinati mediante indagini bancarie, sommando prelevamenti e versamenti e deducendo costi pari ai prelevamenti. La sentenza è stata quindi cassata e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 72 e 73

    Norme richiamate dalla società in relazione alla soggettività e alla tassazione ai fini delle imposte sui redditi; la Corte non ha accolto la censura fondata su tali disposizioni.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1

    Norma richiamata con riferimento all'IVA; non è stata ritenuta violata per il solo fatto che le operazioni fossero state poste in essere dall'amministratore.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1

    Norma richiamata in materia di IRAP; la responsabilità fiscale della società è stata confermata nei limiti accertati dai giudici di merito.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3

    La Corte ha ritenuto dovute le sanzioni alla società perché le operazioni dell'amministratore erano imputabili all'ente secondo il principio di immedesimazione organica.

  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5

    Norma richiamata dalla ricorrente, ma non decisiva per escludere la responsabilità fiscale della società; la pronuncia distingue la responsabilità penale personale da quella fiscale e civile dell'ente.

  • Codice civile, artt. 1388, 1389, 1394, 1398 e 2384

    Le disposizioni disciplinano rappresentanza, conflitto di interessi, eccesso di potere e poteri degli amministratori. La Corte ha affermato che il rapporto di immedesimazione organica viene meno solo quando l'atto sia estraneo all'attività della società e non riconducibile, neppure indirettamente, al suo oggetto sociale.

  • Codice civile, art. 132, n. 4

    La motivazione della sentenza deve essere coerente con l'oggetto della controversia. La CTR ha violato tale requisito perché ha giustificato l'accertamento sulla base di un metodo di calcolo diverso da quello effettivamente utilizzato dall'Ufficio.

  • Costituzione, art. 53

    Principio della capacità contributiva, richiamato dalla società; la Corte non ha accolto la relativa censura.

Massime di principio

  • Gli atti illeciti o abusivi dell'amministratore restano normalmente imputabili alla società se egli ha agito formalmente in nome e per conto dell'ente e le operazioni sono obiettivamente riconducibili alla sua attività o al suo oggetto sociale.
  • Il dolo, la frode, l'abuso di potere o l'eventuale violazione delle regole interne non sono, da soli, sufficienti a escludere la responsabilità fiscale della società; occorre dimostrare che l'atto sia esclusivamente personale, estraneo all'attività sociale e non produttivo di alcun vantaggio, anche indiretto, per l'ente.
  • Quando le operazioni dell'amministratore sono imputate alla società, anche le sanzioni tributarie possono essere applicate all'ente, salvo specifiche cause di non punibilità previste dalla legge.
  • In sede di legittimità non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito mediante una semplice censura di violazione di legge; per contestare il fatto occorre una specifica censura sulla motivazione, nei limiti consentiti.
  • Una sentenza tributaria deve confrontarsi con l'effettivo contenuto dell'avviso di accertamento. Se il giudice fonda la decisione su un metodo di ricostruzione dei ricavi diverso da quello realmente utilizzato dall'Amministrazione, la motivazione è eccentrica o illogica e la decisione può essere cassata con rinvio.
  • L'accoglimento di un motivo processuale o motivazionale non implica necessariamente la vittoria definitiva del contribuente sul merito: in questo caso la società ha ottenuto il rinvio per un nuovo esame, mentre restano fermi i principi sulla responsabilità per gli atti dell'amministratore e sulle sanzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.