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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I Tarsi sono accusati di avere consegnato a Giorgio Cristiani un assegno di euro 23.000,00 intestato a Scandali Francesca al fine di ottenere la rinuncia alla domanda giudiziale e la cancellazione della trascrizione pregiudizievole relativa a un immobile pignorato. Successivamente l'immobile non veniva venduto, l'assegno risultava scoperto e la Scandali denunciava lo smarrimento negando di aver sottoscritto il titolo. La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione per mancanza di dolo, sostenendo che i giudici di merito non hanno considerato compiutamente il compendio probatorio (tra cui una PEC del 4/12/2014 dall'acquirente Cariello all'agenzia e una perizia grafologica), gli effetti della consegna dell'assegno come mezzo per ottenere la cancellazione della trascrizione e la successiva condotta dei Tarsi (irreperibilità, denuncia di smarrimento, chiusura del conto). Ha inoltre chiesto la restituzione dell'assegno sequestrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso della parte civile limitatamente agli effetti civili: ha ritenuto sussistente un vizio per travisamento della prova da parte dei giudici di merito, in quanto non è stato considerato l'intero compendio probatorio che, secondo la Cassazione, poteva far emergere l'intento fraudolento dei Tarsi. Ha annullato la sentenza impugnata nei soli effetti civili e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello civile di Ancona per la decisione di merito civile e per la liquidazione delle spese. Ha inoltre disposto la revoca del sequestro dell'assegno bancario (provvedimento del 22/7/2015) e la sua restituzione all'avente diritto, ai sensi dell'art. 262 c.p.p. Sul profilo penale l'assoluzione dei Tarsi è rimasta impregiudicata (non impugnata dal pubblico ministero) e quindi divenuta definitiva; la pronuncia di Cassazione opera solo sugli effetti civili.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro relativo alla motivazione e alla necessità di valutare compiutamente le risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente motivato rispetto al compendio probatorio.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citato in relazione a vizi di motivazione e impugnazione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo per travisamento della prova in presenza di doppia conforme dei giudici di merito.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Applicato per revocare il sequestro dell'assegno bancario: la Corte ha ritenuto cessate le esigenze che giustificavano la misura cautelare alla luce della pronuncia definitiva e dell'accertata autenticità della firma.

Massime di principio

  • In caso di 'doppia conforme' (stessa valutazione dei fatti da primo e secondo giudice) è possibile impugnare in Cassazione per travisamento della prova quando il compendio probatorio, in modo macroscopico, non è stato considerato.
  • La valutazione del dolo può essere ricostruita anche tramite elementi indiziari e la condotta successiva (es. denuncia di smarrimento, chiusura del conto, irreperibilità) che corroborano l'intento fraudolento.
  • Documenti formali (ad es. PEC) e perizie tecniche (perizia grafologica) hanno valore probatorio rilevante e devono essere valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
  • La sentenza penale di assoluzione non impedisce che la Cassazione annulli la motivazione del giudice di merito ai soli effetti civili e rinvii la questione al giudice civile per la valutazione del danno e della restituzione.
  • La misura cautelare sul bene (sequestro) deve essere revocata quando vengono meno le esigenze che l'hanno giustificata (es. chiusura del processo penale senza condanna e accertamento dell'autenticità del titolo).
  • Nelle controversie con profili penali e civili è fondamentale chiedere la valutazione congiunta del materiale probatorio, evitando letture parcellizzate: il giudice d'appello deve colmare eventuali lacune motivazionali del primo grado.
  • Se il pubblico ministero non impugna l'assoluzione, questa può diventare definitiva; tuttavia rimangono possibili pronunce sulla responsabilità civile a seguito di rinvio.

Testo integrale

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