Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I Tarsi sono accusati di avere consegnato a Giorgio Cristiani un assegno di euro 23.000,00 intestato a Scandali Francesca al fine di ottenere la rinuncia alla domanda giudiziale e la cancellazione della trascrizione pregiudizievole relativa a un immobile pignorato. Successivamente l'immobile non veniva venduto, l'assegno risultava scoperto e la Scandali denunciava lo smarrimento negando di aver sottoscritto il titolo. La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione per mancanza di dolo, sostenendo che i giudici di merito non hanno considerato compiutamente il compendio probatorio (tra cui una PEC del 4/12/2014 dall'acquirente Cariello all'agenzia e una perizia grafologica), gli effetti della consegna dell'assegno come mezzo per ottenere la cancellazione della trascrizione e la successiva condotta dei Tarsi (irreperibilità, denuncia di smarrimento, chiusura del conto). Ha inoltre chiesto la restituzione dell'assegno sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso della parte civile limitatamente agli effetti civili: ha ritenuto sussistente un vizio per travisamento della prova da parte dei giudici di merito, in quanto non è stato considerato l'intero compendio probatorio che, secondo la Cassazione, poteva far emergere l'intento fraudolento dei Tarsi. Ha annullato la sentenza impugnata nei soli effetti civili e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello civile di Ancona per la decisione di merito civile e per la liquidazione delle spese. Ha inoltre disposto la revoca del sequestro dell'assegno bancario (provvedimento del 22/7/2015) e la sua restituzione all'avente diritto, ai sensi dell'art. 262 c.p.p. Sul profilo penale l'assoluzione dei Tarsi è rimasta impregiudicata (non impugnata dal pubblico ministero) e quindi divenuta definitiva; la pronuncia di Cassazione opera solo sugli effetti civili.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro relativo alla motivazione e alla necessità di valutare compiutamente le risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente motivato rispetto al compendio probatorio.
art. 546 cod. proc. pen.
Citato in relazione a vizi di motivazione e impugnazione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo per travisamento della prova in presenza di doppia conforme dei giudici di merito.
art. 262 cod. proc. pen.
Applicato per revocare il sequestro dell'assegno bancario: la Corte ha ritenuto cessate le esigenze che giustificavano la misura cautelare alla luce della pronuncia definitiva e dell'accertata autenticità della firma.
Massime di principio
- In caso di 'doppia conforme' (stessa valutazione dei fatti da primo e secondo giudice) è possibile impugnare in Cassazione per travisamento della prova quando il compendio probatorio, in modo macroscopico, non è stato considerato.
- La valutazione del dolo può essere ricostruita anche tramite elementi indiziari e la condotta successiva (es. denuncia di smarrimento, chiusura del conto, irreperibilità) che corroborano l'intento fraudolento.
- Documenti formali (ad es. PEC) e perizie tecniche (perizia grafologica) hanno valore probatorio rilevante e devono essere valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
- La sentenza penale di assoluzione non impedisce che la Cassazione annulli la motivazione del giudice di merito ai soli effetti civili e rinvii la questione al giudice civile per la valutazione del danno e della restituzione.
- La misura cautelare sul bene (sequestro) deve essere revocata quando vengono meno le esigenze che l'hanno giustificata (es. chiusura del processo penale senza condanna e accertamento dell'autenticità del titolo).
- Nelle controversie con profili penali e civili è fondamentale chiedere la valutazione congiunta del materiale probatorio, evitando letture parcellizzate: il giudice d'appello deve colmare eventuali lacune motivazionali del primo grado.
- Se il pubblico ministero non impugna l'assoluzione, questa può diventare definitiva; tuttavia rimangono possibili pronunce sulla responsabilità civile a seguito di rinvio.
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