Sentenza n. 1900/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza, n. 3662/2025, depositata e resa pubblica il 13.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma l'amministrazione non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della carta elettronica, la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, proposta per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre rilevato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha imposto all'amministrazione il deposito telematico della prova dell'avvenuto adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare l'inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario, con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali, con decorrenza e limite massimo predeterminati.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza sono stati ritenuti rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzazione della carta elettronica del docente; il Ministero deve applicarlo anche in esecuzione del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il dirigente nominato commissario ad acta.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformarsi alla decisione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo e limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di provvedere spontaneamente: fino all'adempimento può sussistere un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'astreinte può decorrere fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche successivo all'insediamento del commissario.
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