Cassazione Civile, Ordinanza n. 34425/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva chiesto l'accertamento del corretto criterio di calcolo dei trasferimenti erariali compensativi del minor gettito ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sostenendo che, per gli anni 2001-2009, dovessero essere considerati tutti gli immobili di categoria D con rendita autodeterminata e non solo quelli passati all'autodeterminazione nell'anno di riferimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva sostanzialmente confermato la tesi del Comune, rideterminando però l'importo dovuto e riconoscendo anche gli interessi legali. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197/2002, sostenendo che il sistema introdotto dal 2001 è "differenziale" e che, una volta consolidato il trasferimento compensativo relativo a un precedente minor gettito, tale perdita non può più essere conteggiata ai fini del superamento delle soglie annuali; solo eventuali ulteriori perdite aggiuntive, e non già quelle già compensate e consolidate, possono rilevare. Il Comune ha resistito chiedendo rigetto o inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei Ministeri, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. La Corte ha affermato che il superamento delle soglie per il riconoscimento del contributo va valutato senza considerare i minori gettiti ICI già derivanti da autodichiarazioni dei contribuenti degli anni precedenti che siano stati oggetto di trasferimenti erariali consolidati. Tuttavia, ha precisato in senso intermedio che, nella determinazione del minor introito ICI di ciascun anno, vanno computate anche le perdite maturate in quell'anno per effetto di autodichiarazioni presentate negli anni precedenti, purché non già compensate e consolidate negli anni precedenti. Il giudice di rinvio dovrà quindi rideterminare il dovuto attenendosi a questo principio di diritto.
Norme richiamate
art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388
introduce, dal 2001, un sistema di compensazione dei minori introiti ICI per i fabbricati di categoria D soggetto a soglie minime di rilevanza e rimette a decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità applicative; il consolidamento dei trasferimenti è coerente con la disciplina primaria.
art. 2 d.m. 1 luglio 2002, n. 197
specifica che il contributo statale è attribuito nell'anno successivo alla perdita ed è consolidato nei trasferimenti erariali; la perdita va calcolata in riferimento ai singoli fabbricati di categoria D oggetto di autodeterminazione provvisoria.
art. 3 d.m. 1 luglio 2002, n. 197
richiama il meccanismo di riduzione dei trasferimenti in caso di attribuzione definitiva della rendita catastale, coerente con il sistema di consolidamento e con il successivo assestamento dei trasferimenti.
art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400
richiamato quale base della delega regolamentare per la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione della disciplina primaria.
art. 101, comma 2, Cost.
i giudici sono soggetti soltanto alla legge; la prassi amministrativa non vincola l'interpretazione giudiziale.
art. 1 disp. prel. c.c.
la prassi amministrativa non è fonte del diritto e non può prevalere sulla legge o orientarne in modo vincolante l'interpretazione.
Massime di principio
- Nel sistema di compensazione dei minori introiti tributari che preveda soglie minime di rilevanza e consolidamento del contributo, la verifica del superamento delle soglie va compiuta escludendo i minori gettiti già compensati e consolidati negli anni precedenti.
- Il consolidamento del trasferimento compensativo non elimina il diritto a considerare, per l'anno in corso, ulteriori perdite effettivamente maturate in quell'anno, anche se originate da autodichiarazioni presentate in anni anteriori e non ancora compensate.
- La prassi amministrativa e le circolari non costituiscono parametro decisivo di interpretazione della legge quando il dato normativo consente una diversa lettura; il giudice deve dare prevalenza al testo di legge e al regolamento attuativo nei limiti della delega.
- Quando la disciplina primaria rimette al regolamento la definizione di criteri e modalità applicative, il regolamento è legittimo se si colloca coerentemente nel quadro normativo e non contraddice la ratio del sistema, specie se il testo legislativo presuppone già il consolidamento dei trasferimenti.
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