Cassazione Civile, Ordinanza n. 22423/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa da un comune e notificata in relazione a una sanzione amministrativa. Il giudice di pace respingeva l'opposizione; in appello il tribunale dichiarava l'impugnazione tardiva, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, e contando il termine dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Il ricorrente per cassazione deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c. in relazione agli artt. 46 e 58 l. n. 69/2009, sostenendo che la riduzione del termine da un anno a sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; poiché il giudizio di opposizione era stato introdotto con ricorso depositato il 6 marzo 2009, avrebbe dovuto applicarsi il termine annuale previgente, con conseguente tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per effetto dell'art. 58 l. n. 69/2009, la modifica dell'art. 327 c.p.c. opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, quindi dopo il 4 luglio 2009. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto il 6 marzo 2009, il termine applicabile era quello annuale previgente e non quello semestrale. La sentenza del tribunale che aveva dichiarato tardivo l'appello è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
decorso un anno; decorsi sei mesi
La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009.
art. 46, comma 17, l. n. 69/2009
Ha modificato l'art. 327 c.p.c. sostituendo il termine di un anno con quello di sei mesi.
art. 58, comma 1, l. n. 69/2009
le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile ... si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore
La disciplina processuale introdotta dalla legge si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, non alle impugnazioni proposte dopo tale data se il giudizio è anteriore.
Massime di principio
- In tema di termine lungo per impugnare, la disciplina introdotta dalla l. n. 69/2009 sulla riduzione da un anno a sei mesi si applica in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado e non alla data di proposizione dell'impugnazione.
- Quando una legge processuale prevede una modifica del termine di impugnazione con clausola transitoria che la riferisce ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, il giudice deve verificare la data di introduzione del giudizio originario; se anteriore, resta applicabile il regime previgente.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, l'eventuale apertura di una fase successiva o di un grado ulteriore non rileva per l'applicazione della nuova disciplina transitoria se il processo è stato instaurato prima della data indicata dalla legge.
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