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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate ai sensi dell'art. 656, comma 6, c.p.p.. Il ricorrente ha contestato la mancata applicazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sostenendo che la presenza materiale in Italia non sia requisito di ammissibilità della misura alternativa, e che egli potesse rientrare in Italia al termine del divieto quinquennale dallo Stato a seguito di espulsione. Ha inoltre richiamato la disponibilita della moglie ad ospitarlo, l'idoneita del domicilio attestata dai Carabinieri e la disponibilita di un datore di lavoro a assumerlo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Pur affermando che la presenza materiale in Italia non è presupposto essenziale per l'ammissione alle misure alternative, la Corte conferma che occorre verificare concretamente la fattibilità dell'esecuzione della misura nel territorio nazionale. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi concreti circa tempi e modalità del rientro, la regolarità della sua presenza in Italia e la sua condizione lavorativa; pertanto il Tribunale di sorveglianza ha motivato correttamente il rigetto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    La norma non richiede la presenza materiale del condannato in Italia al momento della domanda; richiede invece che l'esecuzione della misura alternativa possa svolgersi nel territorio dello Stato

  • codice di procedura penale, art. 656, comma 6

    Norma procedurale che disciplina l'istanza e il procedimento per l'accesso alle misure alternative alla detenzione

  • codice penale, art. 495

    Riferimento al reato per il quale il ricorrente è stato condannato; rilevanza ai fini del calcolo della pena da espiare ma non decisiva sul punto procedurale oggetto del ricorso

  • giurisprudenza di legittimità

    Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003 De Vivo; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014 Zomorroud; Sez. 1, n. 14182 del 20/03/2018 Lucarelli

    La giurisprudenza conferma che non è necessaria la presenza attuale in Italia per richiedere l'affidamento in prova, ma la valutazione deve accertare se la misura, una volta concessa, possa svolgersi regolarmente nel territorio nazionale

Massime di principio

  • La presenza materiale del richiedente all'estero non comporta di per sé l'inammissibilità dell'istanza di misura alternativa
  • Il giudice valuta la sussistenza di una prospettiva risocializzante concreta nel territorio nazionale e la fattibilità dell'esecuzione della misura in Italia
  • Il richiedente deve fornire elementi concreti e documentati: tempi e modalità del rientro, regolarità della presenza sul territorio, disponibilità di domicilio idoneo e di un'occupazione concreta
  • La mera dichiarazione di disponibilità da parte di terzi (es. coniuge) è insufficiente senza documentazione probante che attesti l'effettiva possibilità di svolgimento dell'affidamento
  • In mancanza di prove specifiche sulla eseguibilità della misura in Italia, il Tribunale può legittimamente rigettare l'istanza e condannare alle spese

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