Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate ai sensi dell'art. 656, comma 6, c.p.p.. Il ricorrente ha contestato la mancata applicazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sostenendo che la presenza materiale in Italia non sia requisito di ammissibilità della misura alternativa, e che egli potesse rientrare in Italia al termine del divieto quinquennale dallo Stato a seguito di espulsione. Ha inoltre richiamato la disponibilita della moglie ad ospitarlo, l'idoneita del domicilio attestata dai Carabinieri e la disponibilita di un datore di lavoro a assumerlo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Pur affermando che la presenza materiale in Italia non è presupposto essenziale per l'ammissione alle misure alternative, la Corte conferma che occorre verificare concretamente la fattibilità dell'esecuzione della misura nel territorio nazionale. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi concreti circa tempi e modalità del rientro, la regolarità della sua presenza in Italia e la sua condizione lavorativa; pertanto il Tribunale di sorveglianza ha motivato correttamente il rigetto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
La norma non richiede la presenza materiale del condannato in Italia al momento della domanda; richiede invece che l'esecuzione della misura alternativa possa svolgersi nel territorio dello Stato
codice di procedura penale, art. 656, comma 6
Norma procedurale che disciplina l'istanza e il procedimento per l'accesso alle misure alternative alla detenzione
codice penale, art. 495
Riferimento al reato per il quale il ricorrente è stato condannato; rilevanza ai fini del calcolo della pena da espiare ma non decisiva sul punto procedurale oggetto del ricorso
giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003 De Vivo; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014 Zomorroud; Sez. 1, n. 14182 del 20/03/2018 Lucarelli
La giurisprudenza conferma che non è necessaria la presenza attuale in Italia per richiedere l'affidamento in prova, ma la valutazione deve accertare se la misura, una volta concessa, possa svolgersi regolarmente nel territorio nazionale
Massime di principio
- La presenza materiale del richiedente all'estero non comporta di per sé l'inammissibilità dell'istanza di misura alternativa
- Il giudice valuta la sussistenza di una prospettiva risocializzante concreta nel territorio nazionale e la fattibilità dell'esecuzione della misura in Italia
- Il richiedente deve fornire elementi concreti e documentati: tempi e modalità del rientro, regolarità della presenza sul territorio, disponibilità di domicilio idoneo e di un'occupazione concreta
- La mera dichiarazione di disponibilità da parte di terzi (es. coniuge) è insufficiente senza documentazione probante che attesti l'effettiva possibilità di svolgimento dell'affidamento
- In mancanza di prove specifiche sulla eseguibilità della misura in Italia, il Tribunale può legittimamente rigettare l'istanza e condannare alle spese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1847/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1849/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1851/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →