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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione da permesso di soggiorno per studio/tirocinio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202600137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata respinta la sua istanza di conversione del titolo di soggiorno da studio/tirocinio a lavoro subordinato. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti gli specifici motivi di illegittimità dedotti né gli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta di conversione.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso espressamente la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, ordinando l'acquisizione di una relazione documentata sui fatti di causa e degli eventuali allegati, da depositare nel fascicolo informatico entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza secondo le modalità del processo amministrativo telematico. Il giudice ha precisato che la mancata costituzione dell'amministrazione è facoltativa, ma non esonera l'autorità pubblica dall'obbligo di adempiere agli incombenti istruttori ordinati. È stata fissata per la prosecuzione della trattazione la camera di consiglio del 13 maggio 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione cautelare incidentale; l'ordinanza non decide tuttavia espressamente sulla sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'amministrazione intimata può scegliere di non costituirsi in giudizio, ma resta obbligata a eseguire gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto autorità pubblica tenuta a collaborare con l'autorità giudiziaria.
  • Quando il giudice amministrativo ritiene necessario acquisire una relazione documentata sui fatti di causa, può disporre tale incombente direttamente a carico dell'amministrazione competente, fissando un termine per il deposito nel fascicolo informatico e rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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