Ordinanza n. 73/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione da permesso di soggiorno per studio/tirocinio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata respinta la sua istanza di conversione del titolo di soggiorno da studio/tirocinio a lavoro subordinato. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti gli specifici motivi di illegittimità dedotti né gli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta di conversione.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso espressamente la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, ordinando l'acquisizione di una relazione documentata sui fatti di causa e degli eventuali allegati, da depositare nel fascicolo informatico entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza secondo le modalità del processo amministrativo telematico. Il giudice ha precisato che la mancata costituzione dell'amministrazione è facoltativa, ma non esonera l'autorità pubblica dall'obbligo di adempiere agli incombenti istruttori ordinati. È stata fissata per la prosecuzione della trattazione la camera di consiglio del 13 maggio 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione cautelare incidentale; l'ordinanza non decide tuttavia espressamente sulla sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'amministrazione intimata può scegliere di non costituirsi in giudizio, ma resta obbligata a eseguire gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto autorità pubblica tenuta a collaborare con l'autorità giudiziaria.
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessario acquisire una relazione documentata sui fatti di causa, può disporre tale incombente direttamente a carico dell'amministrazione competente, fissando un termine per il deposito nel fascicolo informatico e rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →