Sentenza n. 1279/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) del provvedimento prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0187925.27-09-2023, a firma del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilica e Molise - Divisione VIII del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; b) di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, anche non conosciuto, se lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di variazione dell’assetto di rete fra le concessioni intestate alla Fondazione, per insussistenza di un valido titolo all’esercizio degli impianti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva negato la variazione dell’assetto della rete radiotelevisiva, ritenendo mancante un valido titolo concessorio per l’esercizio degli impianti. L’Amministrazione aveva rilevato che la richiesta di sanatoria presentata dalla dante causa della ricorrente ai sensi dell’art. 27 della legge n. 112/2004 non era stata accettata e che il relativo provvedimento era divenuto definitivo a seguito della perenzione del ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia. La ricorrente ha dedotto: 1) erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che gli impianti fossero legittimamente in funzione in forza dell’ordinanza cautelare del 30 agosto 2005 e che l’esercizio fosse poi proseguito ai sensi dell’art. 28; 2) violazione del legittimo affidamento, per il lungo periodo decorso prima della comunicazione dell’impossibilità di esercitare gli impianti; 3) omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione ha eccepito anche la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dalla notificazione del provvedimento. La ricorrente ha replicato di avere previamente proposto ricorso gerarchico, con formazione del silenzio-rigetto dopo novanta giorni.
La decisione
Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità. Il ricorso gerarchico era stato proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento; ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto non è perentorio. L’interessato può quindi impugnare il provvedimento giurisdizionalmente entro il termine decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto. Poiché il termine di novanta giorni scadeva, secondo il computo del Collegio, prima dell’ulteriore termine di sessanta giorni, il ricorso notificato il 22 marzo 2024 era ricevibile. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è stata respinta ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il procedimento era stato avviato su istanza della stessa ricorrente e, una volta accertata l’assenza di un valido titolo concessorio, l’Amministrazione era vincolata al diniego, sicché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sostanziale: l’art. 28 del d.lgs. n. 177/2005 consentiva la prosecuzione dell’esercizio solo per impianti legittimamente in funzione alla data prevista dalla legge. L’ordinanza cautelare del 30 agosto 2005 aveva soltanto sospeso provvisoriamente l’efficacia del diniego della sanatoria; il successivo decreto di perenzione ha comportato il riespandersi dell’efficacia originaria del provvedimento di non accettazione della sanatoria. Gli impianti, pertanto, non potevano considerarsi legittimamente eserciti ab origine né risultavano successivamente legittimati, con conseguente insussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 28. È stato escluso anche il legittimo affidamento, poiché la ricorrente conosceva o avrebbe dovuto conoscere il carattere interinale e provvisorio dell’ordinanza cautelare e non è stata ravvisata una condotta colpevole dell’Amministrazione idonea a ingenerare la convinzione della stabilità della legittimazione all’esercizio. Ricorso rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto non è perentorio e non estingue il potere dell’Amministrazione di decidere il ricorso gerarchico; l’interessato può impugnare il provvedimento dopo la formazione del silenzio-rigetto nei termini di decadenza.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità quando, trattandosi di procedimento vincolato, l’Amministrazione dimostri che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 27 l. 3 maggio 2004, n. 112
La richiesta di sanatoria della dante causa, non accettata dall’Amministrazione, costituiva il presupposto controverso per la legittimazione all’esercizio degli impianti.
art. 28, comma 1, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177
Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112.
La prosecuzione dell’esercizio è subordinata alla legittima operatività degli impianti alla data indicata dalla disposizione; una situazione fondata soltanto su una misura cautelare provvisoria non soddisfa tale requisito se il provvedimento sostanziale negativo riacquista efficacia.
Massime di principio
- Il termine di novanta giorni previsto per la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico non è perentorio: decorso tale termine, l’Amministrazione conserva il potere di decidere, mentre l’interessato può impugnare il provvedimento nei termini di decadenza decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto, senza dover attendere una decisione espressa.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando il procedimento sia vincolato e l’Amministrazione dimostri che, accertata l’assenza del presupposto legale richiesto, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La prosecuzione transitoria dell’esercizio di impianti radiotelevisivi prevista per quelli legittimamente in funzione alla data stabilita dalla legge presuppone una legittimazione sostanziale effettiva; non è sufficiente che l’esercizio sia stato consentito provvisoriamente da un’ordinanza cautelare poi privata di effetti per la definizione del giudizio presupposto.
- La sopravvenuta perenzione del giudizio determina il venir meno degli effetti della sospensione cautelare e il riespandersi dell’efficacia del provvedimento amministrativo originariamente sospeso, con le conseguenze sostanziali che ne derivano.
- Il legittimo affidamento non può fondarsi sulla mera protrazione di un’attività esercitata in forza di una misura cautelare temporanea e provvisoria, soprattutto quando l’interessato conosca la precarietà del titolo e non sia dimostrata una condotta colpevole dell’Amministrazione idonea a ingenerare una ragionevole aspettativa di stabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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