Cassazione Civile, Ordinanza n. 31863/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa ad annualità d'imposta 1990 e 1992, emessa nei confronti della contribuente nonostante l'adesione al condono previsto dall'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della curatela fallimentare; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva invece respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo tempestivo il versamento effettuato il 16 maggio 2003 alla luce del differimento del termine al 30 settembre 2006 previsto dall'art. 1, comma 363, della L. n. 266 del 2005. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, limitandosi a dare atto che il ricorso non risultava notificato.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso per cassazione non risultava notificato alla parte intimata: pur essendo presente l'accettazione della raccomandata con cui era stata richiesta la notifica tramite ufficio postale, non emergeva il perfezionamento del procedimento notificatorio. Per questo motivo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e quindi ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
norma sul condono richiamata nella motivazione della sentenza impugnata come base del beneficio fiscale invocato dalla contribuente
art. 1, comma 363, L. n. 266 del 2005
norma richiamata dalla CTR per ritenere differito al 30 settembre 2006 il termine ultimo di pagamento e quindi tempestivo il versamento effettuato il 16 maggio 2003
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del regime del contributo unificato e della prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche
art. 365 c.p.c.
non citato espressamente nel testo, ma il vizio rilevato attiene alla mancata notificazione del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, all'esito delle verifiche sul fascicolo e in cancelleria, non risulti perfezionata la notificazione alla parte intimata.
- La mera attestazione di accettazione della raccomandata utilizzata per avviare la notifica non basta a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, se mancano elementi che attestino l'effettivo compimento della notifica.
- Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione il raddoppio o l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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