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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31863/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa ad annualità d'imposta 1990 e 1992, emessa nei confronti della contribuente nonostante l'adesione al condono previsto dall'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della curatela fallimentare; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva invece respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo tempestivo il versamento effettuato il 16 maggio 2003 alla luce del differimento del termine al 30 settembre 2006 previsto dall'art. 1, comma 363, della L. n. 266 del 2005. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, limitandosi a dare atto che il ricorso non risultava notificato.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso per cassazione non risultava notificato alla parte intimata: pur essendo presente l'accettazione della raccomandata con cui era stata richiesta la notifica tramite ufficio postale, non emergeva il perfezionamento del procedimento notificatorio. Per questo motivo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e quindi ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    norma sul condono richiamata nella motivazione della sentenza impugnata come base del beneficio fiscale invocato dalla contribuente

  • art. 1, comma 363, L. n. 266 del 2005

    norma richiamata dalla CTR per ritenere differito al 30 settembre 2006 il termine ultimo di pagamento e quindi tempestivo il versamento effettuato il 16 maggio 2003

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del regime del contributo unificato e della prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche

  • art. 365 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo, ma il vizio rilevato attiene alla mancata notificazione del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, all'esito delle verifiche sul fascicolo e in cancelleria, non risulti perfezionata la notificazione alla parte intimata.
  • La mera attestazione di accettazione della raccomandata utilizzata per avviare la notifica non basta a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, se mancano elementi che attestino l'effettivo compimento della notifica.
  • Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione il raddoppio o l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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