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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38496/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da una lavoratrice contro la società datrice di lavoro per ottenere il pagamento di euro 36.220,41 a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima e indennità sostitutiva per ferie non godute. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando le risultanze probatorie sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, sulla durata della prestazione e sulla fruizione di ferie e permessi in misura inferiore a quella contrattualmente prevista. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., contestando la ritenuta tardività di alcuni documenti prodotti; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, c.p.c., sostenendo in sostanza che il giudice d'appello avesse errato nella valutazione del materiale istruttorio e nella motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto alla produzione documentale, che la valutazione di tardività compiuta dai giudici di merito fosse congruamente motivata e non censurabile in sede di legittimità; quanto all'art. 116 c.p.c., ha osservato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di cassazione; quanto infine all'art. 132 c.p.c., ha escluso che la sentenza d'appello fosse priva di una motivazione comprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato per censurare la gestione delle produzioni documentali nel rito del lavoro; la Corte ribadisce che la relativa valutazione resta affidata al giudice di merito nei limiti della discrezionalità processuale.

  • art. 421 c.p.c.

    consente al giudice del lavoro di ammettere d'ufficio prove e documenti solo se rilevanti e indispensabili; la scelta è discrezionale e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 437 c.p.c.

    in appello del rito del lavoro la produzione tardiva può essere ammessa solo secondo una valutazione discrezionale del giudice sulla rilevanza e indispensabilità.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia o viceversa disattende prove legali; non quando si contesti solo la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    la nullità motivazionale ricorre solo in caso di assenza di un reale e comprensibile apparato argomentativo; non è sufficiente il dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    non è ammissibile trasformare la deduzione di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito e dei fatti storici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza processuale del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata indicazione e il mancato deposito tempestivo dei documenti determinano decadenza dalla produzione, salvo che i documenti siano formati successivamente o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della controversia.
  • L'ammissione di prove o documenti tardivi ex artt. 421 e 437 c.p.c. è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla loro rilevanza e indispensabilità, valutazione che è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o abbia disatteso prove legali; non è utilizzabile per sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, cioè priva di un effettivo percorso argomentativo comprensibile.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, persegua in realtà una rivalutazione del merito e dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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