Sentenza del 06/02/2015 n. 2194 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la vendita di un complesso immobiliare commerciale e industriale, formalmente assoggettata a IVA, come cessione di ramo d’azienda, ritenendo rilevanti la contestuale cessione di impianti e attrezzature e il trasferimento di alcuni dipendenti alla società acquirente. Di conseguenza aveva richiesto imposta proporzionale di registro, imposte ipotecaria e catastale e sanzioni. Le società contestavano l’avviso sostenendo sia la tardività dell’accertamento, sia l’assenza dei presupposti per qualificare l’operazione come cessione d’azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa a una diversa sezione della medesima Commissione. Ha stabilito che la sentenza europea sul condono IVA non rendeva inapplicabile la proroga biennale dei termini prevista dall’art. 11 della legge n. 289 del 2002, soprattutto perché la controversia riguardava imposta di registro, ipotecaria e catastale, non l’IVA. Ha inoltre affermato che, ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 impone di considerare la causa reale dell’operazione e gli interessi concretamente perseguiti, anche valorizzando elementi esterni e negozi collegati. Il giudice regionale dovrà quindi riesaminare la prova relativa alla cessione di attrezzature, impianti e rapporti di lavoro, motivando adeguatamente sulla qualificazione dell’operazione. La Corte non ha però dichiarato definitivamente che si trattasse di una cessione d’azienda: tale valutazione è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Termini di decadenza per l’azione dell’amministrazione finanziaria.
La questione della tempestività dell’avviso deve essere valutata considerando anche la proroga prevista dalla legge sul condono; la sentenza della Corte di giustizia sul condono IVA non elimina tale proroga.
Legge n. 289 del 2002, art. 11
Proroga biennale dei termini.
La proroga dei termini di accertamento conserva efficacia e non può essere retroattivamente vanificata dalla disapplicazione delle disposizioni sul condono IVA.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
Disposizioni sul condono fiscale.
Le disposizioni sono state ritenute inapplicabili nella parte in cui consentono una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento e alla riscossione dell’IVA, in contrasto con il diritto dell’Unione europea.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Ai fini dell’imposta di registro prevalgono la causa reale dell’operazione e gli interessi effettivamente perseguiti dalle parti rispetto alla qualificazione formale dell’atto. Possono essere considerati anche elementi esterni e negozi collegati, purché rilevanti per ricostruire l’operazione complessiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Norma antielusiva generale vigente all’epoca dei fatti.
La Corte ha precisato che, nel caso concreto, non era necessario ricorrere al principio generale antiabuso: la riqualificazione doveva essere effettuata direttamente sulla base dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22, e Trattato CE, art. 10
Obblighi degli Stati membri in materia di accertamento e riscossione dell’IVA.
Il diritto dell’Unione impedisce condoni che comportino una rinuncia generalizzata all’accertamento dell’IVA, ma tale principio non incide automaticamente sui termini di accertamento relativi a imposte diverse dall’IVA.
Massime di principio
- Nel valutare la natura fiscale di un’operazione non è decisiva la denominazione formale utilizzata dalle parti: occorre ricostruire la causa reale e gli effetti economici e giuridici complessivi dell’operazione.
- La cessione di un immobile insieme a impianti, attrezzature funzionali all’attività e rapporti di lavoro può costituire indizio di cessione di un ramo d’azienda, anche se non vengono trasferiti rimanenze, clientela o avviamento formalmente indicati.
- Il giudice deve esaminare concretamente tutti gli elementi probatori rilevanti e spiegare perché li ritenga o meno idonei a dimostrare il trasferimento di un complesso organizzato di beni e persone.
- La disapplicazione europea di norme sul condono IVA non comporta automaticamente la perdita o l’inapplicabilità delle proroghe dei termini di accertamento previste da disposizioni distinte.
- Quando l’atto riguarda imposta di registro, ipotecaria e catastale, la disciplina del condono IVA non è direttamente applicabile; resta invece centrale la disciplina propria dell’imposta di registro.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: significa che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.
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