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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30570/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati a carico del Levorato (associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, falso). Il ricorrente deduceva: 1) omissione da parte della Corte di merito nel valutare elementi che avrebbero dimostrato la sua estraneità e l'assenza di partecipazione al sodalizio; 2) violazione del principio della presunzione di innocenza e illegittima declaratoria di prescrizione intervenuta durante il dibattimento, impedendo all'imputato di rinunciare alla prescrizione o di completare prove a proprio favore; 3) mancata acquisizione di ulteriori elementi probatori (esame di testi e acquisizione di atti) influenti per la sua difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché relativo a questioni non dedotte in appello (violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha respinto gli altri motivi come manifestamente infondati: la declaratoria di estinzione per prescrizione è corretta e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice non può proseguire l'istruttoria una volta riconosciuta la causa estintiva; inoltre l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, è ammissibile solo quando l'innocenza o l'assenza del fatto emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti, cosa che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistente alla luce delle intercettazioni e degli altri elementi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione a reato: citata in relazione alla concorso di persone nell'esecuzione dei reati contestati.

  • art. 416 cod. pen.

    primo, secondo e terzo comma

    Riguarda l'associazione per delinquere; la sentenza ha valutato la sussistenza dell'associazione e la posizione del Levorato in relazione ad essa.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola le circostanze aggravanti e la continuazione; citato tra le norme dei reati contestati.

  • art. 353 cod. pen.

    Norma sul falso in atti pubblici; indicata fra le imputazioni contestate.

  • art. 326 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio; parte del nucleo accusatorio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento generale sulle formalità del giudizio e sulla necessità di specificare le censure; utilizzato per valutare i vizi di motivazione denunciati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Comma 1: obbligo del giudice di dichiarare immediatamente l'esistenza della causa di estinzione (es. prescrizione) e di non proseguire l'istruttoria. Comma 2: possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando l'assenza del fatto o l'innocenza emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ha applicato questi principi per escludere l'assoluzione perché gli atti non mostrano tale certezza.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice e ai vizi di motivazione; usato come riferimento procedurale nelle censure.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Norma sulla formula di giudizio di primo grado e relativi motivi di impugnazione; citata nelle censure sul vizio di motivazione.

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento in relazione alla presunzione di innocenza e agli effetti di decisioni non definitive; utilizzato nella censura che invocava la violazione dei diritti dell'imputato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede come causa speciale di inammissibilità la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per questo motivo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzione di innocenza; la Corte ha valutato le censure anche alla luce del principio, ritenendo comunque legittima la pronuncia di estinzione per prescrizione e la conseguente conclusione processuale.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice è obbligato a dichiararla immediatamente e non può proseguire l'istruttoria (art. 129, comma 1 c.p.p.).
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. è ammissibile solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; in tutti gli altri casi la dichiarazione di estinzione per prescrizione è procedimentalmente corretta.
  • Questioni e censure non sollevate in sede di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: ciò comporta inammissibilità del motivo (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione durante il dibattimento non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa, purché il giudice decida sul presupposto delle prove già acquisite e nel rispetto del contraddittorio; la difesa deve quindi curare tempestivamente l'acquisizione e la contestazione delle prove rilevanti.
  • In strategia difensiva, per ottenere un'assoluzione per manifesta innocenza è necessario che la prova dell'estraneità sia chiara, documentata e presentata nel corso del processo e in appello: affidarsi a valutazioni successive in cassazione o a richieste di prosecuzione istruttoria dopo la declaratoria di prescrizione è inefficace.

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