Cassazione Penale, Sentenza n. 30570/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati a carico del Levorato (associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, falso). Il ricorrente deduceva: 1) omissione da parte della Corte di merito nel valutare elementi che avrebbero dimostrato la sua estraneità e l'assenza di partecipazione al sodalizio; 2) violazione del principio della presunzione di innocenza e illegittima declaratoria di prescrizione intervenuta durante il dibattimento, impedendo all'imputato di rinunciare alla prescrizione o di completare prove a proprio favore; 3) mancata acquisizione di ulteriori elementi probatori (esame di testi e acquisizione di atti) influenti per la sua difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché relativo a questioni non dedotte in appello (violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha respinto gli altri motivi come manifestamente infondati: la declaratoria di estinzione per prescrizione è corretta e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice non può proseguire l'istruttoria una volta riconosciuta la causa estintiva; inoltre l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, è ammissibile solo quando l'innocenza o l'assenza del fatto emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti, cosa che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistente alla luce delle intercettazioni e degli altri elementi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla partecipazione a reato: citata in relazione alla concorso di persone nell'esecuzione dei reati contestati.
art. 416 cod. pen.
primo, secondo e terzo comma
Riguarda l'associazione per delinquere; la sentenza ha valutato la sussistenza dell'associazione e la posizione del Levorato in relazione ad essa.
art. 81 cod. pen.
Regola le circostanze aggravanti e la continuazione; citato tra le norme dei reati contestati.
art. 353 cod. pen.
Norma sul falso in atti pubblici; indicata fra le imputazioni contestate.
art. 326 cod. pen.
Norma sulla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio; parte del nucleo accusatorio.
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento generale sulle formalità del giudizio e sulla necessità di specificare le censure; utilizzato per valutare i vizi di motivazione denunciati.
art. 129 cod. proc. pen.
Comma 1: obbligo del giudice di dichiarare immediatamente l'esistenza della causa di estinzione (es. prescrizione) e di non proseguire l'istruttoria. Comma 2: possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando l'assenza del fatto o l'innocenza emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ha applicato questi principi per escludere l'assoluzione perché gli atti non mostrano tale certezza.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice e ai vizi di motivazione; usato come riferimento procedurale nelle censure.
art. 529 cod. proc. pen.
Norma sulla formula di giudizio di primo grado e relativi motivi di impugnazione; citata nelle censure sul vizio di motivazione.
art. 157 cod. pen.
Riferimento in relazione alla presunzione di innocenza e agli effetti di decisioni non definitive; utilizzato nella censura che invocava la violazione dei diritti dell'imputato.
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede come causa speciale di inammissibilità la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per questo motivo.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzione di innocenza; la Corte ha valutato le censure anche alla luce del principio, ritenendo comunque legittima la pronuncia di estinzione per prescrizione e la conseguente conclusione processuale.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice è obbligato a dichiararla immediatamente e non può proseguire l'istruttoria (art. 129, comma 1 c.p.p.).
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. è ammissibile solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; in tutti gli altri casi la dichiarazione di estinzione per prescrizione è procedimentalmente corretta.
- Questioni e censure non sollevate in sede di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: ciò comporta inammissibilità del motivo (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione durante il dibattimento non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa, purché il giudice decida sul presupposto delle prove già acquisite e nel rispetto del contraddittorio; la difesa deve quindi curare tempestivamente l'acquisizione e la contestazione delle prove rilevanti.
- In strategia difensiva, per ottenere un'assoluzione per manifesta innocenza è necessario che la prova dell'estraneità sia chiara, documentata e presentata nel corso del processo e in appello: affidarsi a valutazioni successive in cassazione o a richieste di prosecuzione istruttoria dopo la declaratoria di prescrizione è inefficace.
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