Cassazione Penale, Sentenza n. 27622/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno (12/11/2020) che, accogliendo un "concordato" in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva assolto per il reato associativo (art. 416 c.p.) e rideterminato la pena per i restanti reati. Cerulli deduceva violazioni di legge e vizio di motivazione in tema di elementi probatori e aggravanti (artt. 624, 625 c.p.), contestava la sussistenza della violenza sulle cose e dell'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 c.p., mancata prova del profitto e vizi nella determinazione della pena e nelle attenuanti; inoltre lamentava maturazione della prescrizione. Veneri censurava la sentenza per nullità ai sensi dell'art. 552 co.2 c.p.p. e omessa motivazione in relazione alla aggravante contestata in appello. Sono stati anche depositati motivi aggiunti riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi aggiunti presentati tardivamente sono stati ritenuti nuovi e quindi non scrutinabili. Quanto ai motivi originari, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel c.d. concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), le doglianze relative a questioni sulle quali l'imputato ha rinunciato nell'ambito dell'accordo (es.: valutazione delle condizioni di proscioglimento o aggravanti oggetto di rinuncia) sono inammissibili in Cassazione; è ammissibile solo la censura relativa alla formazione del consenso sul concordato o all'illegalità della pena concordata. La pena concordata è stata ritenuta legale e conforme a quanto pattuito, quindi inesistente margine di sindacato di legittimità. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La Corte interpreta questa norma nel senso che il concordato in appello limita la cognizione del giudice e preclude al ricorrente la possibilità di impugnare in Cassazione questioni rinunciate nell'ambito dell'accordo, ammettendo reclami solo sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del Procuratore Generale e sull'illegalità della pena.
art. 416 c.p.
La Corte osserva che la pronuncia di assoluzione per il reato associativo era parte dell'accordo tra parti ed è stata accolta; questioni attinenti alla valutazione di tale capo, ove rimesse dal patto, non sono sindacabili in Cassazione.
art. 624 e art. 625 c.p.
Norme sostanziali oggetto delle imputazioni (furto aggravato e circostanze aggravanti). La Corte segnala che le doglianze relative alla sussistenza delle aggravanti possono essere inammissibili se l'imputato vi ha rinunciato nell'ambito del concordato in appello.
art. 585 co. 4 c.p.p.
Richiamato come principio procedurale che i motivi aggiunti devono essere collegabili al petitum originario; la Corte ne trae il principio di ammissibilità limitata dei motivi nuovi.
art. 581 co. 1 lett. a) c.p.p.
La Corte ricorda che i motivi nuovi devono riguardare punti già enunciati nell'atto originario di impugnazione: introduzioni non collegate al petitum originario sono inammissibili.
art. 552 co. 2 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente Veneri per lamentare nullità; la Corte però non ha accolto tale censura, ritenendola inammissibile nel quadro del concordato e dei limiti di sindacato in Cassazione.
art. 129 c.p.p.
Richiamata dalla giurisprudenza citata: il giudice d'appello, in presenza di concordato, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste da questa norma quando l'imputato ha rinunciato a tali contestazioni.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata come fondamento per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti dei ricorrenti in caso di inammissibilità.
art. 69 c.p.
Richiamata nei motivi aggiunti in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la questione nuova e non ammissibile in questa sede.
Massime di principio
- Se si aderisce a un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), si rinuncia in genere a impugnare in Cassazione le questioni che sono state oggetto dell'accordo; sono ammissibili in Cassazione solo censure riguardanti la validità della formazione del consenso sul concordato, il consenso del Procuratore Generale o l'illegalità della pena concordata.
- Motivi aggiunti o nuovi dopo i termini di impugnazione che introducono un "petitum" diverso o questioni non strettamente collegate a quelle originarie sono inammissibili; eventuali censure devono essere sviluppi dei motivi originari e non novità sostanziali.
- La determinazione della pena concordata in appello, se legale e conforme all'accordo, non è sindacabile in Cassazione salvo che sia manifestamente contra legem (illegale).
- Per conservare la possibilità di sindacato in Cassazione su specifiche questioni, evitare di rinunciare esplicitamente a quei profili nel concordato o prevedere riserve esplicite; altrimenti tali profili saranno preclusi.
- Le impugnazioni che riguardano esclusivamente la valutazione del merito probatorio o l'applicazione di aggravanti rinunciate con il concordato sono inammissibili in Cassazione; tali censure dovevano essere sostenute prima della conclusione dell'accordo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27453/2022 del 15/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →