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Sentenza

Sentenza n. 5710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 1900 del 25 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202404876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela del permesso di costruire per la realizzazione di una casa colonica e di un locale per attività produttiva agricola, con cambio di destinazione d’uso a commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, l’erronea ricostruzione della contestazione comunale: il Comune non avrebbe negato l’esistenza del manufatto preesistente, ma soltanto contestato la sua consistenza. Ha quindi lamentato difetto di istruttoria, erronea valutazione dei rilievi aerofotogrammetrici e illegittima rappresentazione in giudizio della consistenza dell’immobile, sostenendo di aver dimostrato la preesistenza e le dimensioni del manufatto mediante perizie giurate, voli IGM e documentazione fotografica. La società ha inoltre riproposto i motivi relativi all’interpretazione degli artt. 4, comma 7, e 6-bis della l.r. Campania n. 19/2009, sostenendo che il cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale fosse consentito anche in zona agricola per strutture comunque connesse all’attività agricola e che la disciplina del Piano Casa, quale lex specialis, consentisse deroghe agli strumenti urbanistici. È stata richiesta anche una CTU. Il Comune aveva annullato in autotutela il permesso di costruire rilevando: la non corrispondenza tra la consistenza dichiarata e quella risultante dai rilievi aerofotogrammetrici; l’accatastamento degli immobili soltanto pochi giorni prima del rilascio del titolo; l’inidoneità delle controdeduzioni a dimostrare la consistenza originaria; l’inammissibilità del mutamento di destinazione d’uso in zona agricola; l’illegittimità della trasformazione dell’area scoperta e la necessità di uno specifico titolo per la variante urbanistica.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente qualificato il provvedimento comunale come atto plurimotivato, affermando che la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’annullamento è sufficiente a sorreggerlo e comporta l’assorbimento delle censure rivolte alle altre motivazioni. Quanto ai motivi relativi alla situazione di fatto, il Collegio ha ritenuto decisiva la verificazione disposta in corso di giudizio. Il verificatore ha accertato che il fabbricato raffigurato nelle aerofotogrammetrie e attribuito dalla parte alla particella interessata apparteneva invece a un’altra particella catastale, mentre i manufatti presenti sulla particella oggetto del procedimento avevano diversa ubicazione. La verificazione, corroborata dai titoli notarili, dalle relazioni pregresse e dagli accatastamenti, ha quindi confermato il disallineamento tra titolo di acquisto, dati catastali e realtà dei luoghi. La perizia giurata depositata dall’appellante non ha dimostrato in modo convincente, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., le dimensioni originarie del manufatto sulle quali era stato assentito il permesso di costruire. Sono state pertanto ritenute corrette l’istruttoria comunale e la conclusione circa l’illegittimità del titolo edilizio. Il Collegio ha poi esaminato i motivi riproposti sull’interpretazione della l.r. Campania n. 19/2009. Ha stabilito che l’art. 6-bis costituisce la disciplina generale degli interventi in zona agricola e consente soltanto mutamenti di destinazione d’uso per l’uso residenziale del nucleo familiare del proprietario o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola, comprese quelle agrituristiche, purché non comportino nuova edificazione o consumo di suolo. Anche l’attività commerciale deve quindi avere carattere non primario e una minima complementarietà con l’attività agricola. L’art. 4, comma 7, invece, riguarda immobili già destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive o di servizi e non si applica agli immobili con destinazione agricola. Il cambio di destinazione da agricola o produttiva agricola a commerciale non era quindi consentito sulla base del titolo rilasciato. È stata inoltre ritenuta infondata la tesi secondo cui la natura speciale del Piano Casa avrebbe consentito comunque la deroga allo strumento urbanistico, poiché la disciplina speciale degli interventi in zona agricola resta quella dell’art. 6-bis. Il Collegio ha infine ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento quanto all’interesse pubblico all’annullamento in autotutela. L’appellante è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 per il Comune e in euro 4.000 complessivi per i controinteressati, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis l.r. Campania n. 19/2009

    Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederli ... o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo.

    È la disciplina generale degli interventi e dei mutamenti di destinazione d’uso in zona agricola. Consente soltanto destinazioni residenziali familiari o attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola; l’eventuale attività commerciale deve essere non primaria e minimamente complementare all’attività agricola.

  • art. 4, comma 7, l.r. Campania n. 19/2009

    È consentito su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di servizi ... anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

    La disposizione riguarda esclusivamente edifici già destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive o di servizi e non disciplina gli immobili aventi destinazione agricola; non può quindi fondare il mutamento di destinazione d’uso di un immobile agricolo in zona agricola.

  • art. 64 c.p.a.

    Le contestazioni della parte alla relazione di verificazione non hanno assolto l’onere di dimostrare in modo convincente le dimensioni originarie del manufatto rilevanti per la legittimità del permesso di costruire.

  • art. 99 c.p.a.

    Non applicato come disposizione decisiva; il riferimento all’art. 99 c.p.a. non emerge nel testo della decisione.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità anche di una sola ragione autonoma idonea a sorreggere il dispositivo è sufficiente a determinarne la conservazione e rende superfluo l’esame delle censure rivolte alle ulteriori motivazioni.
  • La disciplina speciale relativa agli interventi in zona agricola prevale, nell’ambito della stessa legge regionale, sulla disposizione generale concernente gli edifici non residenziali destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive o di servizi; quest’ultima non può essere utilizzata per consentire il mutamento di destinazione d’uso di immobili agricoli.
  • In zona agricola, il mutamento di destinazione d’uso è consentito soltanto per l’uso residenziale del nucleo familiare del proprietario o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola; un’attività commerciale è ammissibile solo se non primaria e dotata di minima complementarietà con l’attività agricola.
  • La verificazione giudiziale, quando sia analiticamente motivata e coerente con la documentazione catastale, aerofotogrammetrica e negoziale, può fondare l’accertamento della reale consistenza e ubicazione dei manufatti; la parte che la contesta deve fornire elementi tecnici convincenti e specifici.
  • La natura derogatoria della disciplina del Piano Casa rispetto agli strumenti urbanistici non consente di superare i limiti sostanziali posti dalla disciplina specifica degli interventi in zona agricola, né legittima un mutamento di destinazione d’uso non previsto da quest’ultima.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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