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Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 362 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Notifica - Raddoppio dei termini - Imparzialità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità o la tempestività dell'avviso di accertamento, sostenendo che fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo e oltre il termine ordinario di decadenza. La questione riguardava anche il raddoppio dei termini previsto per le violazioni aventi possibile rilevanza penale e il rischio che tale disciplina fosse stata utilizzata strumentalmente dall'Amministrazione per disporre di un termine più ampio.

La decisione

La sentenza afferma che l'avviso può essere notificato prima del decorso dei 60 giorni quando il processo verbale riguarda violazioni aventi rilevanza penale, caratterizzate da maggiore pericolosità. Tuttavia, per i periodi d'imposta non ancora in corso al 31 dicembre 2016, il giudice tributario deve verificare concretamente, con una valutazione riferita alla situazione esistente al momento dell'accertamento, se l'Amministrazione abbia agito imparzialmente e senza fare un uso strumentale del raddoppio dei termini. Dal testo fornito non emerge l'esito processuale concreto, pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.»

    Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio del contribuente, ma la sua violazione può essere giustificata da specifiche ragioni di urgenza, tra cui la rilevanza penale delle violazioni, purché la situazione sia concretamente motivata e non pretestuosa.

  • Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento

    Per i periodi d'imposta soggetti alla disciplina transitoria, il raddoppio non opera automaticamente sulla base della sola denuncia penale: il giudice deve verificare se i fatti contestati fossero astrattamente riconducibili a un reato tributario e se l'Amministrazione abbia agito con imparzialità, senza utilizzare la prospettazione penale soltanto per estendere il termine di notifica.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso prima dei 60 giorni dal processo verbale può essere legittima solo in presenza di una concreta e adeguatamente giustificata esigenza di urgenza; la possibile rilevanza penale delle violazioni è un elemento importante, ma non consente un uso automatico o pretestuoso dell'eccezione.
  • Il raddoppio dei termini deve essere valutato in relazione alla disciplina applicabile al periodo d'imposta e ai fatti conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'accertamento.
  • Il giudice tributario deve compiere una verifica sostanziale e retrospettiva, accertando se l'ufficio abbia agito con imparzialità oppure abbia costruito strumentalmente una contestazione penale per beneficiare di un termine più lungo.
  • In situazioni analoghe è opportuno esaminare sia la motivazione dell'urgenza sia la concreta configurabilità della violazione penale, oltre alla data di chiusura del controllo, alla data di notifica e al periodo d'imposta interessato.

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