Cassazione Penale, Sentenza n. 20566/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (10/08/2021) relativo a euro 338.786,88 ritenuti profitto di reati tributari (frode/dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e documenti per operazioni inesistenti) per i periodi di imposta 2016-2018. Due motivi: (1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per presunto travisamento del compendio indiziario — la difesa sostiene che la prassi commerciale giustifica l'emissione di note di credito integrali per storno di fatture di acconto e la successiva imputazione degli importi nelle fatture successive; (2) vizio procedurale per utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Canu e Nicoletti, che la difesa ritiene avrebbero dovuto essere sentiti come indagati (inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p.), non come persone informate sui fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari reali sia esperibile solo per violazione di legge e che le doglianze in fatto non dedotte nei termini processuali siano inammissibili. Ha confermato la valutazione del Tribunale del Riesame secondo cui esistevano compendi indiziari sufficienti a ritenere il fumus commissi delicti: le note di credito risultavano generiche e priva di prova della restituzione; mancavano documenti contabili utili presso società coinvolte (es. BCM); le dichiarazioni rese da terzi (S.I.T.) indicavano incongruenze e l'assenza di struttura o titolarità in capo a FINTEX per operazioni di grande importo; le risultanze istruttorie mostravano l'esistenza di un modus operandi che ha consentito di esporre elementi passivi fittizi e sottrarre IVA all'Erario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. Il sequestro preventivo è rimasto valido nel suo presupposto cautelare (nessuna decisione di merito sulla colpevolezza penale definitiva).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
art. 2; art. 1, co. 1, lett. a)
Art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è il riferimento sostanziale per i capi di imputazione. L'art. 1, co.1, lett. a) è richiamato per qualificare le note di credito come "altri documenti" aventi rilievo probatorio analogo alle fatture: l'uso fraudolento di tali documenti può integrare elementi passivi fittizi e consentire la contestazione di evasione IVA.
codice di procedura penale
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per violazione di legge; la Corte ricorda che la censura in cassazione è limitata agli errores in iudicando/in procedendo o a vizi motivazionali radicali (motivazione assente o meramente apparente).
codice di procedura penale
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive quando la persona avrebbe dovuto essere escussa come indagato/imputato. La Corte precisa che l'operatività del principio è subordinata all'esistenza originaria di elementi inequivocabili di indizio di reità a carico del dichiarante; la valutazione della sussistenza di tali elementi è attività di fatto riservata al giudice di merito.
codice penale
Riferimento al concorso di persone e alle azioni effettuate con lo stesso disegno criminoso (utilizzato per ricondurre più azioni in un unico disegno finalizzato all'evasione).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (motivazione assente o meramente apparente): questioni di fatto o di valutazione indiziaria sono, di regola, inammissibili in cassazione.
- Per impugnare con successo il sequestro preventivo è necessario allegare e dimostrare l'esistenza, già agli atti del giudice del riesame, di un elemento indiziario dirimente che il giudice non abbia valutato: la mera contestazione in termini generici della ricostruzione indiziaria è insufficiente.
- Le note di credito e altri documenti contabili possono integrare strumenti di frode fiscale quando risultano generici, inesistenti nella contabilità del controinteressato o utilizzati sistematicamente per abbattere IVA a debito; la qualificazione come 'altri documenti' reca rilevanza probatoria analoga alle fatture.
- Le dichiarazioni rese da soggetti poi qualificati indagati non sono automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. opera quando sin dall'origine mancavano le garanzie e quando non sussistono elementi inequivocabili che giustifichino l'acquisizione; la verifica sulla utilizzabilità richiede accertamenti di fatto che devono essere svolti in contraddittorio dal giudice di merito.
- In sede cautelare (sequestro preventivo) la soglia probatoria è più bassa: è sufficiente il fumus commissi delicti fondato su indizi, non i gravi indizi di colpevolezza. Di conseguenza, difese basate su ricostruzioni alternative devono produrre elementi documentali concreti e già presenti nel fascicolo per scalfire il giudizio del riesame.
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