Sentenza n. 1946/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 299/2025 emessa in data 5 marzo 2025 dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente eseguito spontaneamente la pronuncia, la docente ha promosso il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, dopo la proposizione del ricorso e prima della camera di consiglio, il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Le spese sono state compensate. Il Collegio ha rilevato che l'esecuzione tardiva avrebbe potuto giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese, ma ha ritenuto opportuno compensarle poiché la ricorrente aveva depositato una procura generica, potenzialmente idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici
La disposizione è richiamata quale base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione tardiva della pronuncia può giustificare, in linea di principio, la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio; tuttavia, le spese possono essere compensate quando ricorrano ragioni connesse alla possibile inammissibilità del ricorso, come il deposito di una procura generica.
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