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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14836/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione doganale ha richiesto l'IVA all'importazione, ritenendo che la contribuente avesse immesso solo virtualmente merce extra UE in un deposito fiscale gestito da terzi, usufruendo indebitamente della sospensione del pagamento dell'IVA prevista per tale regime. La CTR, in riforma della CTP, aveva dato ragione all'Ufficio. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato difetto di motivazione dell'atto impositivo, motivazione per relationem al verbale della Guardia di Finanza senza autonoma valutazione, mancata allegazione degli atti richiamati e violazione del termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; con il secondo ha censurato, sotto vari profili, la decisione della CTR sostenendo che l'autofatturazione e il meccanismo dell'inversione contabile avessero comunque assolto l'obbligazione IVA, con conseguente insussistenza della pretesa doganale, e ha contestato anche il trattamento sanzionatorio; con il terzo ha contestato l'accertamento di fatto sulla mancata effettiva introduzione delle merci nel deposito fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il terzo motivo assorbito, e ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese. In sede di rinvio il giudice dovrà escludere la ripresa dell'IVA all'importazione se il tributo risulta già assolto mediante autofatturazione e reverse charge in assenza di frode, e dovrà verificare soltanto se l'adempimento sia avvenuto in ritardo ai fini dell'eventuale sanzione, da determinare in concreto secondo i principi di proporzionalità richiamati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte precisa che le doglianze cumulano impropriamente violazioni di legge e vizi motivazionali, rendendo alcune censure inammissibili o non specifiche

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    il termine dilatorio post-PVC è ritenuto non applicabile al caso, perché l'avviso impugnato è stato notificato molto tempo dopo il PVC

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocata per il difetto di motivazione e per le garanzie procedimentali del contribuente

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocata per il difetto di motivazione e per il procedimento amministrativo

  • artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, ma senza che la Corte li ritenga decisivi per l'accoglimento di tale censura

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali e difensive

  • d.l. n. 374 del 1990

    richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina doganale e IVA all'importazione

  • d.l. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993

    richiamato nel secondo motivo in relazione al regime IVA e all'inversione contabile

  • d.lgs. n. 32 del 2001

    richiamato nel secondo motivo

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto centrale per la decisione

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'IVA

  • d.P.R. n. 43 del 1973

    richiamato nel secondo motivo in materia doganale

  • CDC

    richiamato nel secondo motivo come fonte unionale doganale

  • reg. n. 97/515/CEE

    richiamato nel secondo motivo

  • reg. n. 99/1073/CEE

    richiamato nel secondo motivo

  • dir. n. 77/388/CEE

    richiamata nel secondo motivo in materia IVA

  • dir. 2006/18/CE

    richiamata nel secondo motivo

  • dir. n. 2006/112/CE

    richiamata nel secondo motivo in materia IVA armonizzata

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997

    la Corte esclude che la violazione possa essere considerata meramente formale e quindi non punibile; richiama invece la necessità di verificare la proporzionalità della sanzione

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    la Corte richiama la previsione sanzionatoria del 30% dell'imposta e osserva che, in astratto, può risultare sproporzionata, dovendo il giudice nazionale determinarne la concreta misura in modo proporzionato

  • art. 2043 c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • Corte di giustizia UE, sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland

    principio di neutralità dell'IVA: in assenza di frodi, il mero deposito fisico/virtuale non può consentire di pretendere nuovamente l'IVA all'importazione se il contribuente ha già assolto l'imposta tramite autofatturazione e registrazione contabile

Massime di principio

  • Nel regime del deposito fiscale cd. virtuale, e in assenza di frode, l'Amministrazione non può pretendere nuovamente l'IVA all'importazione quando il contribuente abbia già assolto l'imposta, sia pure tardivamente, mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA secondo il meccanismo dell'inversione contabile.
  • L'inosservanza delle modalità formali di introduzione fisica della merce nel deposito fiscale non incide sul principio di neutralità dell'IVA e può dar luogo, al più, a una sanzione specifica commisurata al ritardo, ma non al recupero dell'imposta già assolta.
  • La violazione degli adempimenti connessi al deposito fiscale non è automaticamente qualificabile come meramente formale e non punibile: il giudice nazionale deve verificare se e in quale misura la sanzione interna sia proporzionata alla concreta violazione.
  • La censura per difetto di motivazione dell'atto impositivo è inammissibile se il ricorrente non riproduce o specifica il contenuto dell'avviso censurato, soprattutto quando il giudice di merito abbia già accertato il contenuto e la conoscibilità degli atti richiamati.
  • La motivazione per relationem a un verbale della Guardia di Finanza è di per sé legittima quando l'Ufficio condivida le conclusioni dell'organo accertatore e l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente.
  • Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 presuppone la sequenza procedimentale tipica post-verifica e non è invocabile quando l'avviso sia stato notificato a distanza di tempo molto superiore rispetto al PVC richiamato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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