Sentenza n. 440/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 3192/2023, resa tra le parti, che ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato da motivi aggiunti, n. 2375/2008 R.G., avente a oggetto l’annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti provvedimenti: - decreto dell'Assessore per la Sanità della Regione Siciliana n. 01503/2008 del 27 giugno 2008, notificato con nota dell'AUSL prot.n. 288/DS dell’1 luglio 2008, con il quale venivano dismessi i presidi di continuità assistenziali ivi elencati e tra questi il presidio di continuità assistenziale di Santa Teresa Riva; - deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 5 -Messina n.2234 del 25 giugno 2008; - nota dell'Assessorato Regionale Sanità n. 2162 del 20 giugno 2008; - nota dell'Azienda USL n. 5 -Messina prot. n. 288/DS dell’1 luglio 2008; - note dell'Azienda USL N. 5 -Messina prot. 6067 del 16 giugno 2008 e prot. 4715 dell'1 luglio 2008; quanto ai motivi aggiunti, del seguente provvedimento: - deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL 5 Messina n. 2596 del 17 luglio 2008, con la quale si integrava la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda predetta n. 2234 del 25 giugno 2008, dichiarando che alla medesima devono intendersi allegati cinque atti endoprocedimentali redatti dalle competenti strutture aziendali, precisamente: nota prot. 5820 del 23 giugno 2008 dell’U.O.S. Amministrativa Centralizzata del Dipartimento Cure; decreto dell’Assessore per la Sanità della Regione Siciliana n. 01503/2008 del 27 giugno 2008; nota dell’Azienda USL n. 5 – Messina prot. 288/DS dell’1 luglio 2008; note dell’Azienda USL n. 5 – Messina prot. 6067 del 26 giugno 2008 e 4715 dell’1 luglio 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la dismissione del presidio di continuità assistenziale di Santa Teresa di Riva
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello con un unico motivo, deducendo violazione di legge e travisamento dei fatti. Ha contestato la conclusione del TAR secondo cui la legge regionale siciliana n. 5 del 2009 e il decreto assessoriale n. 723 del 2010 avrebbero sostituito i preesistenti presidi di continuità assistenziale con i presidi territoriali di assistenza, rendendo radicalmente diversa la situazione fattuale e giuridica e privo di utilità l'annullamento degli atti del 2008. Secondo l'appellante, le disposizioni sopravvenute continuavano invece a contemplare i servizi di continuità assistenziale e non avevano determinato la sostituzione dei relativi presidi con i PTA. Il Comune ha quindi sostenuto di conservare un interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti che avevano disposto la dismissione del presidio locale e alla conseguente riapertura dello stesso.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello, confermando la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR. Il motivo è stato ritenuto infondato e anche inammissibile, perché l'appellante non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza di primo grado e si è limitato a richiamare la permanenza, nelle fonti sopravvenute, dei riferimenti ai servizi di continuità assistenziale e ai PTA. Il giudice ha invece rilevato che la legge regionale n. 5 del 2009 e il decreto assessoriale n. 723 del 2010 avevano riorganizzato sostanzialmente l'assistenza sanitaria territoriale: erano stati istituiti i PTA e le loro articolazioni, erano state modificate le modalità di erogazione dei servizi, era stato previsto il coinvolgimento dei medici convenzionati e il coordinamento tra strutture territoriali e ospedaliere. I punti di primo intervento garantivano inoltre un servizio medico diurno integrato con la continuità assistenziale. Tale nuova disciplina aveva sostituito l'assetto regolato dagli atti impugnati, rendendo certo e definitivo che una pronuncia di merito non avrebbe procurato al Comune alcuna utilità, neppure strumentale o morale, anche in prospettiva risarcitoria o conformativa. Il CGARS ha ribadito che la sopravvenuta carenza di interesse ricorre solo quando una situazione di fatto o di diritto nuova e sostitutiva renda assolutamente certa l'inutilità della decisione, ma ha ritenuto tale presupposto integrato nel caso concreto. Spese integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia n. 5/2009
il sistema regionale di emergenza – urgenza è articolato in: a) sistema territoriale di emergenza: postazioni di soccorso territoriale, punti territoriali di emergenza, servizi di continuità assistenziali
La disposizione contempla i servizi di continuità assistenziale nell'ambito del sistema territoriale di emergenza, ma la loro permanenza nominale non impedisce che l'organizzazione complessiva del servizio sia stata successivamente ristrutturata.
art. 12, comma 8, l.r. Sicilia n. 5/2009
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la Sanità emana le linee guida di riorganizzazione dell'attività territoriale prevedendo l'istituzione dei Presidi territoriali di assistenza (P.T.A.)
La norma costituisce la base della riorganizzazione dell'assistenza territoriale mediante l'istituzione dei PTA, considerati dal giudice parte di un nuovo assetto organizzativo sostitutivo di quello disciplinato dagli atti impugnati.
decreto assessoriale n. 723/2010
Il decreto ha dato attuazione alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale e dei PTA, contribuendo a rendere non più attuale l'assetto dei presidi di continuità assistenziale oggetto del ricorso originario.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso solo quando, secondo un criterio rigoroso e restrittivo, una situazione di fatto o di diritto completamente nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso renda certo e definitivo che una decisione di merito non possa procurare al ricorrente alcuna utilità, neppure strumentale o morale.
- La riorganizzazione normativa e amministrativa di un servizio pubblico può rendere improcedibile l'impugnazione degli atti dell'assetto precedente quando sostituisca effettivamente la regolazione del rapporto amministrativo, facendo venir meno l'efficacia conformativa e lesiva degli atti impugnati.
- La mera permanenza di una denominazione o di un riferimento normativo a un servizio non esclude la sopravvenuta carenza di interesse, se l'organizzazione, le modalità di erogazione, le strutture coinvolte e i rapporti tra i diversi presidi risultano sostanzialmente modificati.
- In presenza di una nuova regolazione amministrativa sostitutiva, l'interesse del ricorrente può trasferirsi sull'impugnazione dell'atto sopravvenuto; il ricorso contro l'atto originario diviene improcedibile quando quest'ultimo non sia più efficace né idoneo a conformare il rapporto amministrativo controverso.
- L'appello è inammissibile, oltre che infondato, quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomenti riferiti a profili diversi da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
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