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Sentenza

Sentenza n. 1311/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 964/2024 del 12.06.2024, del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, NRG 3964/2022, notificata tramite PEC in data 12.06.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202503173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 964/2024, passata in giudicato, nonché la condanna dell'Amministrazione a corrispondere l'importo di euro 606,01 riconosciuto dal titolo giudiziale e l'adozione delle misure necessarie per conformarsi al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrato l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato civile. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo e consiste nell'accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In assenza di chiarimenti dell'Amministrazione a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non è stata applicata, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale richiesta a un successivo giudizio in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte dell'Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri conformativi ed esecutivi esercitati dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l'inadempimento dell'Amministrazione a un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione, tale mancata presa di posizione può fondare l'accertamento dell'inottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare decorso infruttuosamente il termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato e riservarne l'eventuale applicazione a fronte di una persistente inottemperanza successiva alla scadenza del termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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