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Sentenza

Sentenza n. 14934/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento 22 luglio 2023 dell''Aeronautica Militare, Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l''ammissione al 26° corso biennale (2023- 2025) di 152 Allievi Marescialli dell''Aeronautica Militare (Decr. del Ministero della Difesa n. AB05933 REG2023 0208386 del 05/04/2023 e s.m.i.), con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea agli accertamenti svolti per la valutazione complessiva del tirocinio e pertanto esclusa dal Concorso.

Giustizia amministrativa202311071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dell'atto impugnato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Commissione esaminatrice che aveva dichiarato la candidata non idonea alla valutazione complessiva del tirocinio, escludendola dal concorso per l'ammissione al 26° corso biennale di 152 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 22 luglio 2023 con cui la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami era stata dichiarata non idonea agli accertamenti relativi alla valutazione complessiva del tirocinio e, conseguentemente, esclusa dalla procedura concorsuale. Il testo non riporta gli specifici motivi di illegittimità dedotti. All'udienza dell'11 settembre 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti non si sono formalmente opposte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione ha determinato l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in udienza di non avere più interesse alla decisione e la sopravvenuta carenza di interesse risulta non contestata dalle amministrazioni resistenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le concrete modalità di svolgimento della vicenda giustificano una deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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