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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24203 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia di una cartella di pagamento, sostenendo: l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello; la mancata produzione della cartella, dell’intimazione di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria; l’irregolarità della notifica della cartella, eseguita mediante deposito presso la casa comunale e affissione all’albo, anziché secondo le modalità previste per i residenti all’estero; nonché l’inapplicabilità della decadenza, poiché la contribuente avrebbe avuto conoscenza effettiva degli atti solo nel 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.900 euro oltre accessori. La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella secondo la disciplina vigente nel 2003, quando per i contribuenti iscritti all’AIRE che non avessero comunicato formalmente un indirizzo estero era ammesso il deposito nella casa comunale con affissione dell’avviso. La successiva sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007 non è stata applicata perché la situazione era ormai esaurita: la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione entro 60 giorni e anche l’iscrizione ipotecaria era stata impugnata tardivamente, oltre un anno dopo la conoscenza della formalità e dei suoi presupposti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    termine di sessanta giorni per proporre ricorso

    Il termine per impugnare l’atto decorre dalla notificazione o dalla conoscenza legalmente rilevante dell’atto; il suo decorso determina la decadenza definitiva dalla facoltà di ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    atti autonomamente impugnabili, inclusa l’iscrizione ipotecaria

    L’iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile e può consentire, in determinate circostanze, di contestare anche i vizi della cartella presupposta non validamente notificata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) ed e-bis)

    deposito nella casa comunale e affissione dell’avviso; facoltà di comunicare un indirizzo estero

    Prima delle modifiche legislative e della pronuncia costituzionale, la notifica ai contribuenti iscritti all’AIRE che non avevano comunicato formalmente un indirizzo estero poteva essere eseguita mediante deposito presso la casa comunale e affissione all’albo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. f)

    inapplicabilità degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c.

    La disciplina allora vigente escludeva, per le notifiche tributarie, il ricorso alle ordinarie modalità previste dal codice di procedura civile per i destinatari residenti all’estero.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore

    L’iscrizione ipotecaria costituisce una misura cautelare e un atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito nella L. n. 248 del 2006

    introduzione della lett. e-bis) nell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Ha previsto una specifica modalità di notifica presso l’indirizzo estero comunicato dal contribuente, senza eliminare automaticamente le modalità precedenti nei casi in cui tale comunicazione non fosse stata effettuata.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 366/2007

    illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non prevedeva l’applicazione dell’art. 142 c.p.c.

    La pronuncia ha riconosciuto maggiori garanzie per i contribuenti residenti all’estero, ma non incide sulle situazioni già definitivamente consolidate per decorso dei termini di impugnazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    violazione di legge e omesso o insufficiente esame della motivazione

    I motivi di ricorso per cassazione sono stati ritenuti infondati: la motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiama e fa proprie, con autonoma valutazione, le ragioni della decisione precedente.

Massime di principio

  • Per contestare una cartella o un’iscrizione ipotecaria occorre rispettare rigorosamente il termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza effettiva legalmente rilevante dell’atto.
  • L’iscrizione ipotecaria può essere impugnata autonomamente e può consentire di far valere vizi della cartella presupposta, soprattutto quando quest’ultima non sia stata validamente notificata; tuttavia, la contestazione deve essere tempestiva.
  • Per i contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE è essenziale verificare la disciplina vigente al momento della notifica e se sia stato formalmente comunicato all’amministrazione un indirizzo estero.
  • Una successiva pronuncia di incostituzionalità non riapre normalmente i termini già scaduti e non travolge situazioni giuridiche ormai consolidate dalla decadenza.
  • Quando l’amministrazione produce documentazione idonea a dimostrare la notifica secondo la normativa temporalmente applicabile, spetta al contribuente fornire elementi concreti per contestarne la regolarità.
  • La motivazione per relationem non è di per sé illegittima: è sufficiente che il giudice indichi le ragioni decisive e consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.

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