Cassazione Civile, Ordinanza n. 13541/2026 del 10/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal gestore idrico per il pagamento di forniture d'acqua rese a un consorzio industriale per gli anni 2005-2011. Il consorzio ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la prescrizione, la nullità del rapporto per difetto di forma scritta, l'erroneità della tariffa applicata e la mancanza di prova del credito. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha comunque condannato il consorzio al pagamento dell'ultima fattura e ha ordinato il ricalcolo delle altre fatture secondo una determinazione dei consumi presuntivi basata sulla consulenza tecnica, ritenendo applicabile la tariffa per utenti privati uso non domestico e non quella agevolata per enti pubblici. La corte d'appello ha respinto l'appello del consorzio. In cassazione il consorzio ha dedotto cinque motivi: 1) violazione della normativa sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione e motivazione contraddittoria, sostenendo che, essendo sottoposto a controllo e finanziamento regionale e destinato alla soppressione, dovesse applicarsi la disciplina pubblicistica; 2) nullità per motivazione contraddittoria; 3) violazione del principio di non contestazione e delle regole sulla prova, per mancata produzione tempestiva delle tariffe da parte del gestore; 4) violazione delle regole sull'appello e sul giudicato interno, assumendo che fosse stata comunque contestata la mancanza di prova del credito; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia di accertamento invece che di condanna da parte del tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la disciplina sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione non si applica ai consorzi di sviluppo industriale, qualificati come enti pubblici economici, rispetto ai quali vale il principio generale della libertà delle forme nei rapporti di diritto privato; inoltre la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta congrua e non contraddittoria. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché non coglievano la ratio decidendi: il punto decisivo era che il tribunale aveva già ritenuto applicabile la tariffa per utenti privati uso non domestico, e sul punto non era stato proposto uno specifico motivo di appello, con formazione del giudicato interno; quindi le doglianze sulla prova delle tariffe non erano più esaminabili. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché denunciava un preteso vizio della sentenza di primo grado, mentre in cassazione rileva la sentenza d'appello che ha sostituito quella precedente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal consorzio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per formulare censure di violazione di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare vizi processuali e motivazionali nei motivi secondo, quarto e quinto.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo, in presenza di giurisprudenza conforme consolidata.
artt. 16 e 17, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
norme sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione ritenute non applicabili ai consorzi di sviluppo industriale qualificati come enti pubblici economici.
art. 1350 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa necessità della forma scritta.
art. 1327 c.c.
richiamato per affermare che, nel rapporto privatistico, il contratto può concludersi mediante esecuzione della prestazione.
art. 115 c.p.c.
dedotto per contestare l'uso del principio di non contestazione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 342 c.p.c.
richiamato per la specificità dei motivi di appello; la Corte ha ribadito che l'appello deve individuare chiaramente punti e questioni contestati.
art. 100 c.p.c.
menzionato dal ricorrente in relazione all'interesse ad impugnare, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2909 c.c.
richiamato per il giudicato sostanziale, rilevante nella formazione del giudicato interno sul punto non appellato.
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato formale e interno.
art. 112 c.p.c.
invocato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché riferita alla sentenza di primo grado.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il parametro del minimo costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato.
art. 36, comma 4, l. 5 ottobre 1991, n. 317
«I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi»
la Corte lo assume a base della qualificazione del consorzio come ente pubblico economico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai contratti conclusi da un ente pubblico economico nell'ambito della sua attività privatistica si applica, di regola, la disciplina di diritto privato e non la forma scritta ad substantiam prevista per i contratti della pubblica amministrazione; la natura pubblica dell'ente incide sull'organizzazione interna, non sulle relazioni negoziali privatistiche.
- Nei rapporti in cui il gestore del servizio opera secondo regole di diritto privato, il contratto può perfezionarsi anche per facta concludentia o per esecuzione della prestazione, salvo speciali eccezioni normative.
- In sede di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se pretende di riaprire questioni coperte da giudicato interno per mancata specifica impugnazione in appello.
- L'appello deve contenere una specifica critica ai capi della decisione gravata; la contestazione generica del credito non consente di superare la formazione del giudicato interno sui punti non espressamente devoluti.
- Il vizio ex art. 112 c.p.c. non può essere utilmente dedotto contro la sentenza di primo grado quando questa è stata sostituita dalla decisione d'appello, che è l'unica rilevante in cassazione.
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