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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21801/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione relativa a formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al PRA di autoveicoli, eseguite nel periodo 1 gennaio 2009 - 28 maggio 2009. Il giudice tributario regionale aveva escluso l'applicabilità, a tali formalità, della deliberazione provinciale del 28 maggio 2009 n. 27, che aveva ripristinato la tariffa di base con decorrenza dal 1 gennaio 2009, ritenendo non operante retroattivamente la nuova tariffa. L'ente impositore ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., ma la Corte ha riqualificato la censura come attinente all'efficacia retroattiva della deliberazione regolamentare e alla corretta applicazione dell'art. 56 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, l. n. 388/2000. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la delibera del 28 maggio 2009, adottata entro il termine di bilancio, legittimasse il recupero della differenza d'imposta anche per le formalità effettuate prima della sua pubblicazione ma dal 1 gennaio 2009 in poi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la tesi dell'ente impositore secondo cui la delibera regolamentare del 28 maggio 2009, approvata entro il termine fissato per il bilancio di previsione, poteva operare con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e consentiva il recupero della differenza tra l'imposta versata secondo la tariffa previgente e quella dovuta secondo la tariffa ripristinata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990 n. 241

    Il motivo di ricorso è stato formalmente richiamato come violazione di questa norma, ma la Corte ha osservato che la questione era in realtà riconducibile all'efficacia retroattiva di un atto regolamentare e non alla sola annullabilità dell'atto.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990 n. 241

    La Corte richiama la possibile qualificazione della vicenda in termini di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, ma chiarisce che tale profilo non è decisivo nel caso concreto.

  • art. 56 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446

    La norma istitutiva dell'imposta provinciale di trascrizione è interpretata nel senso che la tariffa è determinata con apposita deliberazione regolamentare e può essere aumentata entro il limite legale; il ripristino della tariffa di base per adeguamento al minimo legale è considerato legittimo se disposto nei termini di legge.

  • art. 3 l. 27 luglio 2000 n. 212

    Il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie viene richiamato come regola generale, ma la Corte afferma che esso è derogabile quando una specifica previsione di legge consenta la decorrenza retroattiva della tariffa regolamentare.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000 n. 212

    Il legittimo affidamento del contribuente viene ritenuto irrilevante ai fini dell'an debeatur del tributo, operando al più sul piano sanzionatorio e accessorio.

  • art. 53, comma 16, l. 23 dicembre 2000 n. 388

    La Corte lo interpreta come base legislativa che consente ai regolamenti sulle entrate degli enti locali, se approvati entro il termine di bilancio, di produrre effetti dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

  • art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006 n. 296

    Richiamato come conferma del principio secondo cui le deliberazioni su tariffe e aliquote tributarie locali, se approvate entro il termine di bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

  • art. 151, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    È richiamato per il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, termine suscettibile di differimento con decreto ministeriale.

  • art. 172, lett. c, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    È richiamato quale norma che impone di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni sulle tariffe e sulle aliquote per l'esercizio successivo.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte, accolto il ricorso, decide nel merito senza rinvio poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per cassazione, relativo alla violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, una deliberazione regolamentare adottata entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione può avere efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, quando una specifica previsione di legge lo consenta.
  • La mera esecuzione del pagamento del tributo in una fase intermedia dell'anno non determina di per sé l'esaurimento del rapporto tributario, se l'ordinamento prevede ancora un potere di controllo e accertamento dell'ente impositore entro i termini di decadenza.
  • Il principio di irretroattività delle norme tributarie non impedisce, in presenza di espressa base legislativa, l'adozione di atti regolamentari locali con efficacia retroattiva dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
  • Il legittimo affidamento del contribuente non esclude la debenza del tributo quando il presupposto impositivo sia obiettivamente realizzato; esso può incidere, al più, sugli aspetti sanzionatori e accessori.
  • Quando la nuova tariffa tributaria è approvata entro il termine legale e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoGiudicato

Testo integrale

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