Ordinanza n. 211/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento della Regione PUGLIA, Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio-Sezione economia della cultura, del 26 gennaio 2026, di revoca degli Interventi finanziari erogati in favore della ditta Ciro Merode, per la realizzazione dei progetti “Puglia jazz festival 2023” e “Puglia jazz festival reloaded 2024” e di recupero di quanto già versato a tale titolo; del presupposto provvedimento di Comunicazione di avvio del procedimento del 18 dicembre 2025; dell’ “Avviso pubblico per il sostegno delle attività di spettacolo dal vivo, anno 2023”, di cui alla Determinazione dirigenziale Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio-Sezione economia della cultura, n. 340 del 7 novembre 2023 nella parte in cui ha richiesto, a pena di esclusione, il possesso in via principale dei codici ATECO ivi previsti, anzicchè anche in via secondaria, così come posseduti dal ricorrente; -della “Procedura negoziale per il sostegno delle attività di spettacolo dal vivo, anno 2024” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 00307 del 28 gennaio 2024, nella parte in cui ha richiesto, a pena di esclusione, il possesso in via principale dei codici ATECO ivi previsti, anzicchè anche in via secondaria, così come posseduti dal ricorrente; di ogni atto presupposto e conseguenziale, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di recupero dei contributi ancorchè non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dei contributi concessi per i progetti "Puglia jazz festival 2023" e "Puglia jazz festival reloaded 2024", con comunicazione del recupero delle somme già erogate
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota regionale di chiusura del procedimento, con la quale l'amministrazione ha comunicato la revoca del contributo concesso per il 2024 e il recupero di quanto percepito per il 2023, nonché gli avvisi pubblici relativi alle annualità 2023 e 2024 nella parte in cui richiedevano, a pena di esclusione, il possesso in via principale di determinati codici ATECO, anziché anche in via secondaria. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo l'illegittimità della rimozione dei benefici fondata sull'asserita mancanza originaria del requisito relativo al codice ATECO.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per la mancanza sia del periculum in mora sia di un apprezzabile fumus boni iuris. Quanto al periculum, la revoca e il recupero non avevano ancora prodotto un danno attuale, poiché l'attività di recupero non era stata avviata. Il pregiudizio economico, in assenza di specifica allegazione e prova di effetti irreversibili, non è di per sé irreparabile. Anche l'asserito pregiudizio relativo alla partecipazione a bandi in corso è stato ritenuto futuro e incerto, non avendo ancora prodotto effetti sulla collocazione in graduatoria. Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto, allo stato cautelare e salva ogni valutazione nella fase di merito, coerente l'operato regionale con gli avvisi, che prescrivevano il possesso principale dei codici ATECO pertinenti. Tale requisito è stato considerato ragionevole, perché idoneo a garantire la serietà, l'affidabilità e la maturata esperienza del richiedente la contribuzione pubblica nel settore dello spettacolo. Le spese della fase cautelare sono state riservate al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza del periculum in mora e di un apprezzabile fumus boni iuris.
Massime di principio
- La revoca o l'avvio del recupero di benefici economici non determina, di per sé, un danno irreparabile ai fini cautelari: il ricorrente deve allegare e dimostrare specifici effetti irreversibili, non potendo essere sufficiente il solo pregiudizio patrimoniale.
- Il pregiudizio derivante dalla possibile incidenza futura della revoca sulla partecipazione a bandi o sulla collocazione in graduatoria è meramente futuro e incerto quando l'amministrazione non abbia ancora adottato atti che producano concretamente tale effetto.
- In sede cautelare, la prescrizione di un codice ATECO posseduto in via principale può essere ritenuta ragionevole se funzionale a comprovare la serietà, l'affidabilità e la specializzazione del richiedente un contributo pubblico nel settore interessato.
- Il fumus boni iuris può essere negato quando l'azione amministrativa risulti, allo stato degli atti e salva la successiva cognizione di merito, coerente con requisiti di partecipazione espressamente previsti dall'avviso pubblico e non rispettati dal richiedente.
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