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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40676/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo, ritenuta tardiva, di un credito da indennità di mancato preavviso conseguente al licenziamento intimato dalla curatela fallimentare. Il giudice delegato aveva escluso l'ammissione perché la domanda era stata presentata oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo previsto dall'art. 101 l. fall. La creditrice ha proposto opposizione sostenendo che, poiché nel decreto di fallimento l'adunanza per l'esame dello stato passivo era stata fissata oltre il termine ordinario di centoventi giorni di cui all'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall., doveva ritenersi implicitamente operante la proroga del termine per le domande tardive fino a diciotto mesi, in virtù della maggiore complessità della procedura. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 16 e 101 l. fall., lamentando che il tribunale avesse escluso la proroga e sostenendo che la fissazione dell'adunanza oltre i centoventi giorni implicasse automaticamente la particolare complessità della procedura e dunque l'estensione del termine per le insinuazioni tardive. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese per la novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che l'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. e l'art. 101, comma 1, l. fall. si riferiscono a fasi diverse della procedura: il primo alla fissazione dell'adunanza per l'esame delle domande tempestive, il secondo al termine finale per le domande tardive dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. La proroga del termine per le domande tardive non opera automaticamente per il solo fatto che l'adunanza sia stata fissata oltre centoventi giorni, ma richiede una espressa e motivata previsione nella sentenza dichiarativa di fallimento, fondata sulla particolare complessità della procedura. Quanto alle spese, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, n. 4, l. fall.

    il Tribunale "stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura"

    Il termine di centoventi giorni riguarda la fissazione dell'adunanza per l'esame delle domande tempestive; il suo superamento non produce automaticamente effetti a favore dei creditori né implica di per sé la proroga del termine per le domande tardive.

  • art. 101, comma 1, l. fall.

    "le domande [...] trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi"

    La proroga del termine per le domande tardive deve risultare da una previsione espressa nella sentenza dichiarativa di fallimento e non può essere desunta implicitamente dalla sola fissazione dell'adunanza oltre il termine ordinario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 92 c.p.c.

    La decisione sulle spese e sulla loro compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il richiamo all'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel fallimento, il termine di proroga per la presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo non si desume automaticamente dal solo differimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ma richiede un'espressa previsione del giudice nella sentenza dichiarativa, accompagnata da motivazione sulla particolare complessità della procedura.
  • L'articolazione tra fissazione dell'adunanza e decorrenza del termine per le domande tardive riguarda fasi procedimentali diverse: la prima attiene alla verifica delle domande tempestive, la seconda alla fase successiva di presentazione delle insinuazioni oltre termine.
  • Il superamento del termine ordinario per la fissazione dell'adunanza non può essere interpretato in modo estensivo contro il tenore letterale della norma che disciplina le domande tardive, quando il legislatore richiede una proroga esplicita e quantificata.
  • In tema di spese processuali, la scelta di compensarle, in presenza dei presupposti legali, è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del principio di non porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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