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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06171/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione della controversia ex L. 197/2022, comma 198, in presenza della relativa domanda e della quietanza di pagamento. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato nei casi richiamati dalla giurisprudenza citata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della L. 197/2022, corredata dalla quietanza di pagamento. La Corte ha rilevato che, in presenza del deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio quando sia già fissata la data della decisione. La pronuncia richiama inoltre il principio secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186-202, L. 197/2022

    Il deposito della copia della domanda di definizione della controversia e del versamento degli importi dovuti comporta la declaratoria di estinzione del processo, con ordinanza in camera di consiglio se la data della decisione è già fissata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    come introdotto dalla L. 228/2012, art. 1, comma 17

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi diversi da quelli tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la previsione è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

  • L. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto nel d.P.R. 115/2002 l'art. 13, comma 1-quater, relativo all'ulteriore contributo unificato nei casi di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • Quando la parte deposita in cassazione la domanda di definizione agevolata della controversia prevista dalla legge speciale, unitamente alla prova del pagamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto, se la decisione è già stata fissata.
  • La declaratoria di estinzione per definizione della lite non coincide con un rigetto o con una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, sicché non opera automaticamente l'ulteriore contributo unificato previsto per i casi tipici di soccombenza processuale.
  • Le disposizioni che prevedono oneri aggiuntivi o sanzionatori in materia di contributo unificato sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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