Cassazione Civile, Ordinanza n. 32719/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, senza soluzione di continuità, di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e il Ministero dell'Interno dal 14 marzo 2003 fino alla proposizione del ricorso giudiziario del 23 giugno 2016. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria della lavoratrice per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, ma in appello il Ministero otteneva riforma della decisione. La Corte d'appello ha ritenuto decisiva la successiva stabilizzazione della lavoratrice, avvenuta con decreto del 16 novembre 2017 e con sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato il 18 dicembre 2017, qualificandola come misura satisfattiva idonea a escludere ulteriori danni automaticamente presunti, salvo prova di pregiudizi diversi e ulteriori. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la stabilizzazione non sia misura sufficiente a prevenire e sanzionare l'abuso e che, secondo Cass. S.U. n. 5072/2016, il danno comunitario debba essere riconosciuto senza prova specifica. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il danno comunitario sarebbe presunto e regolato dalla legge anche nella quantificazione, senza necessità di prova da parte del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi perché la Corte territoriale si era correttamente attenuta al principio, affermato da precedenti della stessa Cassazione, secondo cui la stabilizzazione ottenuta quale effetto diretto della reiterazione dei contratti a termine costituisce misura equivalente alla conversione e, in quanto tale, idonea a soddisfare la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In tale situazione non opera una presunzione automatica di danno comunitario; tornano invece applicabili le regole ordinarie dell'ordinamento interno, per cui il danno ulteriore deve essere specificamente allegato e provato da chi lo invoca. La Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-494/2017, Rossato, per affermare che l'accordo quadro non impone un cumulo tra trasformazione/stabilizzazione e risarcimento del danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la complessità della questione e per i diversi orientamenti di merito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che nella fattispecie la successiva stabilizzazione esaurisse la funzione satisfattiva della tutela, salvo prova di ulteriori danni.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Richiamato quale parametro normativo della tutela risarcitoria connessa all'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
direttiva 1999/70/CE
La Corte ha affermato che la direttiva non impone, nei casi in cui sia intervenuta una misura equivalente alla conversione e idonea a garantire il rispetto della clausola 5 dell'Accordo quadro, un ulteriore risarcimento automatico oltre alla stabilizzazione.
art. 2697 c.c.
In presenza di stabilizzazione quale misura equivalente alla conversione, il danno ulteriore non è presunto in via automatica e deve essere allegato e provato da chi lo deduce.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012
Richiamata quale legge modificativa del regime del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego è seguita da una stabilizzazione che costituisce misura equivalente alla conversione, la tutela apprestata dall'ordinamento può ritenersi satisfattiva rispetto alla clausola 5 dell'Accordo quadro, senza automatica duplicazione tra stabilizzazione e risarcimento.
- In tali casi non opera una presunzione generale di danno comunitario: il lavoratore che chieda il ristoro di pregiudizi ulteriori deve allegare e provare specificamente il danno subito, secondo la regola ordinaria dell'art. 2697 c.c.
- Il principio, affermato in materia di agevolazione probatoria per conformare il diritto interno al diritto dell'Unione, trova applicazione solo quando sia effettivamente ravvisabile una violazione del diritto UE non già neutralizzata da una misura interna equivalente alla conversione.
- La conformità della stabilizzazione alla direttiva 1999/70/CE esclude la necessità di cumulare alla trasformazione del rapporto un risarcimento automatico, non essendo imposto né dal principio di integrale ristoro né da quello di proporzionalità un sistema di danni punitivi.
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