Sentenza n. 14993/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esecutrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli otto ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza all'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con la quale erano stati dichiarati cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo italiano emigrato in Perù. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna delle amministrazioni alle spese di lite. Il Ministero dell'Interno ha depositato una nota del Comune di Milano, che ha giustificato il ritardo con l'introduzione dell'Archivio Nazionale di Stato Civile e con il conseguente rallentamento delle procedure, dichiarando tuttavia di avere completato gli adempimenti esecutivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo verificato dalla documentazione depositata che l'Ufficiale dello stato civile aveva effettuato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di competenza nei relativi registri, dando completa esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Roma. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione delle peculiarità della procedura di stato civile e del rallentamento connesso all'avvio della nuova piattaforma telematica, comunque conclusosi con la trascrizione dei tre certificati di matrimonio richiesti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperito per ottenere l'esecuzione del provvedimento giudiziario passato in giudicato.
art. 702-ter c.p.c.
Individua la forma del provvedimento del Tribunale di Roma del quale è stata chiesta l'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il provvedimento giudiziario oggetto del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, prima della decisione, l'amministrazione abbia completato tutti gli adempimenti necessari per dare piena esecuzione al giudicato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo nell'esecuzione sia riconducibile a peculiarità operative della procedura amministrativa e all'introduzione di una nuova piattaforma telematica, qualora l'amministrazione abbia comunque concluso gli adempimenti prima della decisione.
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