Cassazione Penale, Sentenza n. 39496/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.189 d.lgs. 30/04/1992, n.285) ma aveva rideterminato in senso più severo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente portandola ad anni 2 e mesi 6 invece degli anni 2 indicati in primo grado. Il ricorso denunciava: 1) erronea applicazione di legge in relazione alla rideterminazione in peius della sanzione accessoria; 2) illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) illogicità della motivazione sull'aumento per continuazione ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), rideterminandola in anni 2 (ripristinando la misura originaria). Ha dichiarato inammissibili i restanti motivi (attenuanti generiche e calcolo per continuazione) per aspecificità delle censure e per mancato confronto con la motivazione della corte territoriale. Pertanto il provvedimento aggravativo dell'appello (2 anni e 6 mesi) è stato cassato e la misura è stata fissata in 2 anni; il resto del ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma di riferimento per il reato contestato (guida in stato di ebbrezza) che legittima l'applicazione di sanzioni penali e accessorie (sospensione della patente).
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Regola le ipotesi di inammissibilità dei provvedimenti peggiorativi in appello quando l'impugnazione è proposta dal solo imputato; la giurisprudenza ha interpretato tale disciplina anche in relazione alle pene accessorie.
art. 20 cod. pen.
Stabilisce che le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come suoi effetti; da ciò deriva la tutela contro aggravamenti in appello se tali pene sono già state statuite in primo grado e ricorre il solo imputato.
art. 620 lett. 1) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare in proprio la sanzione accessoria quando annulla senza rinvio la parte relativa, ripristinando la misura originaria ove occorra.
art. 81 cod. pen.
Norma sul cumulo giuridico e calcolo della pena in presenza di continuazione; qui citata in relazione alla contestazione dell'aumento per continuazione, la cui critica è stata ritenuta aspecifica.
Massime di principio
- Se l'imputato è l'unico a proporre impugnazione, il giudice d'appello non può aggravare le pene (incluse le pene accessorie) già determinate in primo grado; un aggravamento può essere disposto solo se il pubblico ministero impugna.
- Se la sanzione accessoria non è stata decisa in primo grado, il giudice d'appello può invece adottare quella statuizione; la regola di divieto di peggioramento si applica quando la pena accessoria era già stata pronunziata in primo grado.
- La Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio la parte relativa alla sanzione accessoria, può rideterminare la misura (art. 620 lett. 1) c.p.p.), ad esempio ripristinando la misura fissata in primo grado.
- Le censure sulla motivazione (es. mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o eccessività del calcolo per continuazione) devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale; rilievi vaghi o aspecifici sono inammissibili.
- Il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiede evidenza 'ictu oculi' e deve essere di chiara percezione: incongruenze minori o deduzioni non chiaramente incompatibili con la decisione non bastano per la cassazione.
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