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Parere

Parere n. 1364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato da LEA - Liberi Editori Autori contro il Ministero della cultura e nei confronti di Fondazione Copia Privata Italia e di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, per l’annullamento dei seguenti atti: a) del D.M. n. 259 del 20.07.2023, pubblicato in data 27.07.2023, recante “Approvazione della procedura, ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 3-quater, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla attività di ripartizione del compenso per copia privata”, comprensivo dell’Allegato 1, ossia “Allegato 1 alla nota prot. n. 10 del 30 marzo 2023 del Presidente della Fondazione copia privata Italia Procedura ai sensi dell’art. 71-octies, comma 3-quater, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla attività di ripartizione del compenso per copia privata”, in parte qua; b) della nota prot. n. 10 del 30 marzo 2023 del Presidente della Fondazione Copia Privata, ivi inclusa l’allegata bozza di articolato recante “Procedura, ai sensi dell’art. 71-octies, comma 3-quater, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla attività di ripartizione del compenso per copia privata”.

Giustizia amministrativa202400842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.M. n. 259 del 20 luglio 2023 e della nota della Fondazione Copia Privata Italia del 30 marzo 2023, relativi alla procedura di ripartizione del compenso per copia privata.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

LEA, organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore, ha impugnato il D.M. n. 259 del 20 luglio 2023, comprensivo dell'allegata procedura, e la nota della Fondazione Copia Privata Italia del 30 marzo 2023, contestando il nuovo criterio di ripartizione del compenso per copia privata previsto dall'art. 71-octies, comma 3-quater, della legge n. 633/1941. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il nuovo criterio avrebbe comportato una riduzione attesa dell'85% degli incassi propri e degli associati. Nel corso del procedimento è emerso che LEA aveva deliberato lo scioglimento con decorrenza dal 1° gennaio 2025 ed era in liquidazione. Il Ministero ha precisato che la nuova disciplina si applica esclusivamente ai compensi maturati dal 1° gennaio 2025, mentre i compensi relativi alle annualità precedenti restano assoggettati ai criteri previgenti. La questione decisiva è quindi se persista l'interesse concreto e attuale di LEA all'annullamento degli atti impugnati.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha esaminato preliminarmente l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ricordato che anche il ricorso straordinario è soggetto alle condizioni dell'azione proprie del processo amministrativo, le quali devono sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. L'interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale dell'interesse sostanziale e l'idoneità della decisione richiesta a soddisfarlo. Nel caso concreto, poiché LEA è in liquidazione dal 1° gennaio 2025 e la nuova disciplina si applica soltanto ai compensi maturati da tale data, essa non incide sulla ricorrente. Gli eventuali compensi relativi agli anni precedenti al 2025 ancora da ripartire devono invece essere distribuiti secondo i criteri previgenti. Pertanto, gli atti impugnati non sono più applicabili a LEA e manca l'interesse concreto e attuale al loro annullamento. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Le condizioni dell'azione devono persistere fino al momento della decisione anche nel ricorso straordinario. Poiché LEA è in liquidazione dal 1° gennaio 2025 e la nuova disciplina di riparto si applica soltanto ai compensi maturati da tale data, gli atti impugnati non incidono più sulla posizione della ricorrente. Gli eventuali compensi anteriori al 2025 restano soggetti ai criteri previgenti; ne consegue l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 71-septies l. 22 aprile 1941, n. 633

    La disposizione è richiamata quale base normativa del compenso per copia privata spettante agli aventi diritto per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.

  • art. 71-octies, comma 3-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633

    È la disposizione sulla cui base è stata approvata la procedura relativa all'attività di ripartizione del compenso per copia privata oggetto degli atti impugnati.

  • d.lgs. n. 35/2017

    È richiamato quale fonte in base alla quale LEA è costituita come organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il rimedio esaminato è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere applica a tale rimedio le condizioni dell'azione elaborate per il processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica le condizioni dell'azione, compreso l'interesse a ricorrere, devono sussistere non soltanto al momento della proposizione dell'impugnativa, ma anche al momento della decisione.
  • L'interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale dell'interesse sostanziale dedotto e l'idoneità della decisione richiesta a soddisfarlo; se durante il procedimento l'atto impugnato non è più applicabile al ricorrente, l'interesse viene meno e il ricorso diviene improcedibile.
  • Quando una nuova disciplina di riparto si applica soltanto a compensi maturati successivamente alla sua entrata in vigore, i compensi relativi a periodi anteriori restano assoggettati ai criteri previgenti, salvo diversa previsione.

Impugnazione della disciplina sul compenso per copia privata

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da LEA - Liberi Editori Autori contro il Ministero della cultura, con la partecipazione della Fondazione Copia Privata Italia e di SIAE. Sono stati impugnati il D.M. n. 259 del 20 luglio 2023 e la procedura allegata, nonché la nota della Fondazione Copia Privata Italia del 30 marzo 2023, relativi alla ripartizione del compenso per copia privata.

Premesse e contenuto degli atti impugnati

LEA è un organismo di gestione collettiva costituito ai sensi del d.lgs. n. 35/2017 e opera, tra l'altro, nella raccolta e nell'incasso dei compensi dovuti per l'utilizzazione delle opere affidate alla sua gestione. Tra tali compensi rientra quello per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941.

Il compenso spetta agli autori e ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, nonché ai loro aventi causa. La sua ripartizione è effettuata da SIAE anche tramite intermediari quali LEA.

Motivi del ricorso

LEA ha sostenuto che il nuovo criterio di ripartizione approvato con gli atti impugnati fosse illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente, il nuovo criterio sarebbe stato particolarmente penalizzante e avrebbe determinato una riduzione attesa dell'85% degli incassi propri e degli associati.

Sopravvenienze rilevanti

Nel corso del procedimento il Ministero della cultura ha comunicato che l'assemblea degli associati di LEA aveva deliberato lo scioglimento dell'ente con decorrenza dal 1° gennaio 2025. LEA ha confermato di essere in liquidazione, sostenendo tuttavia di conservare interesse alla decisione perché non era ancora stata effettuata la ripartizione primaria dei compensi per copia privata relativi alle annualità 2023 e 2024.

Il Ministero ha precisato che la nuova disciplina di riparto è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica ai soli compensi maturati da tale data. I compensi relativi alle annualità precedenti restano quindi assoggettati ai criteri previgenti.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato, poiché LEA aveva potuto esaminare la relazione ministeriale, la memoria della Fondazione e la documentazione allegata, nonché replicare.

Quanto all'interesse a ricorrere, il Consiglio di Stato ha richiamato i propri pareri n. 367/2025, n. 1438/2024 e n. 1533/2021, affermando che anche nel ricorso straordinario devono sussistere le condizioni dell'azione proprie del processo amministrativo. Tali condizioni devono permanere fino al momento della decisione.

L'interesse di LEA consisteva nell'evitare la riduzione della quota di compenso derivante dal nuovo regime e nel conservare l'applicazione del regime previgente. Tuttavia, poiché LEA era in liquidazione dal 1° gennaio 2025, la nuova disciplina non poteva incidere sulla sua posizione. Inoltre, gli eventuali compensi ancora da ripartire per gli anni 2023 e 2024 dovevano essere distribuiti secondo i criteri anteriori alla riforma.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto che LEA non avesse più un interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti impugnati, in quanto tali atti non le erano applicabili. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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