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Sentenza

Sentenza n. 1392/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento provvedimento FIS 1203735-2022/2022, del 14 luglio 2022, comunicato alla Società a mezzo PEC il 17 luglio 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.05/04/2022.0260537 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015 per il periodo 1 aprile 2022- 30 aprile 2022;

Giustizia amministrativa202203059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale del Fondo di Integrazione Salariale per il periodo 1-30 aprile 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell'INPS fondato sull'erronea indicazione, nella domanda telematica, di una causale straordinaria, ritenuta incompatibile con l'Assegno di Integrazione Salariale ordinario richiesto da un datore di lavoro con oltre 15 dipendenti. Ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 148/2015, dei principi in materia di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'errore dell'intermediario nella selezione della causale fosse meramente formale e superabile mediante l'esame dell'accordo sindacale e della scheda tecnica allegati, dai quali risultava l'effettiva volontà di richiedere il trattamento ordinario del FIS per una situazione transitoria di mercato riconducibile agli effetti della pandemia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ricostruito il quadro normativo introdotto dalla legge di bilancio 2022, rilevando che i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del FIS possono accedere, in presenza delle rispettive causali, sia all'Assegno di Integrazione Salariale ordinario sia alla CIGS. Nel caso concreto, la società aveva raggiunto un accordo sindacale per richiedere l'Assegno di Integrazione Salariale per una causale ordinaria e aveva allegato documentazione idonea a rendere evidente tale volontà. L'indicazione della causale straordinaria nella domanda telematica costituiva quindi un errore di compilazione, agevolmente emendabile attraverso l'esame degli elementi sostanziali. L'INPS, invece, si è limitato a rilevare l'incompatibilità formale della causale senza svolgere il supplemento istruttorio necessario e senza considerare la documentazione allegata. Il diniego è stato pertanto ritenuto viziato da travisamento dei fatti, inadeguatezza dell'istruttoria e motivazione estremamente sintetica. Il TAR ha richiamato anche il messaggio INPS n. 2089/2022, che imponeva agli operatori, in casi analoghi, di applicare un criterio di prevalenza degli elementi sostanziali e, se necessario, svolgere un supplemento istruttorio. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015

    situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti

    La disposizione individua una causale ordinaria di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale del FIS, riferita a situazioni aziendali transitorie e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

  • art. 10 d.lgs. 148/2015

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina delle integrazioni salariali; la decisione valorizza la distinzione tra causali ordinarie e straordinarie.

  • artt. 26 e 27 d.lgs. 148/2015

    Individuano la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, rilevante per stabilire l'applicazione del Fondo di Integrazione Salariale ai datori di lavoro non aderenti a tali fondi.

  • art. 1, commi 191-216, legge 30 dicembre 2021, n. 234

    Ha ampliato, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS e con più di 15 dipendenti, la possibilità di accedere anche alla CIGS, configurando un doppio binario tra trattamenti ordinari del FIS e trattamenti straordinari.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accesso agli ammortizzatori sociali, l'amministrazione non può arrestarsi a un errore meramente formale nella selezione della causale quando la domanda e la documentazione allegata rendano riconoscibile, con sufficiente chiarezza, la prestazione sostanzialmente richiesta e i relativi presupposti.
  • Quando la causale indicata nella domanda telematica è difforme da quella emergente dall'accordo sindacale e dalla scheda tecnica allegata, l'istruttoria deve essere svolta privilegiando gli elementi sostanziali della richiesta; ove necessario, l'amministrazione deve acquisire ulteriori chiarimenti o svolgere un supplemento istruttorio.
  • Il diniego fondato esclusivamente sull'incompatibilità formale della causale, senza esaminare la documentazione allegata e senza verificare l'effettiva intenzione del richiedente, è illegittimo per carenza o inadeguatezza dell'istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
  • Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del FIS, la disciplina consente un doppio accesso: all'Assegno di Integrazione Salariale per le causali ordinarie e alla CIGS per le causali straordinarie, secondo i rispettivi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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