Sentenza n. 1309/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 545/2025 emessa in data 5 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere. La domanda è stata proposta poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. Il giudice ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 20 marzo 2025 e che l’Amministrazione risultava ancora inadempiente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, poiché la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione ed era rimasta ineseguita. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere nei successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, in ragione dell’esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il diritto al beneficio previsto dalla disposizione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l’esecuzione della pronuncia civile nei confronti dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione, è stata respinta perché, considerata l’esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e contenente un obbligo sufficientemente determinato a suo carico.
- In presenza dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente quanto ancora dovuto e di adottare gli atti necessari all’esecuzione, anche tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali.
- La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all’entità dell’obbligazione e degli importi coinvolti, una condanna non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.
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