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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36008/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito per guida in stato di ebbrezza è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo, deduceva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. In memoria, il difensore ha anche insistito per la declaratoria di prescrizione del reato. La Corte rileva però che, per la data del fatto (31 agosto 2020), non opera la prescrizione ma il diverso regime dell'improcedibilità, non ancora maturata; inoltre le censure sono giudicate generiche e aspecifiche, perché non confrontano in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 7, cod. strada

    Norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza; la sentenza di merito è stata confermata e il ricorso, che ne contestava l'applicazione, è stato ritenuto generico.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274?

    Non citata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure astratte o assertive.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve indicare in modo puntuale il nesso tra le critiche mosse e le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; in difetto, ricorre il vizio di aspecificità.
  • Per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della disciplina transitoria richiamata dalla Corte, non si applica il regime della prescrizione ma quello dell'improcedibilità, che deve comunque risultare maturato per poter incidere sul giudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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