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Sentenza

Sentenza n. 10070/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1) del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche di data 14 dicembre 2022, n. 52, avente a oggetto “articolo 9 ter, d.l. 78/2015 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, l. 125/2015 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, l. 125/2015 e s.m.i., dal d.m. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U. 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, con relativi allegati; 2) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 3) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell’accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l’attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l’individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 5) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall’art 1 della l. 145/2018; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noto, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all’oggetto di causa.

Giustizia amministrativa202303875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali, alle intese, all'accordo e alla circolare presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato sette provvedimenti concernenti il meccanismo di payback nel settore dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo vizi propri degli atti e l'illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, pagando il 25% degli importi originariamente addebitati e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non ricorressero i presupposti formali per dichiarare la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, poiché la Regione Marche non aveva depositato la documentazione attestante il versamento e l'accertamento richiesti dalla disposizione. Tuttavia, ha considerato le dichiarazioni e la documentazione prodotte dalla ricorrente idonee a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito e, conseguentemente, del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulle censure. Il pagamento della quota ridotta estingue infatti l'obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse al relativo obbligo. Poiché il meccanismo di definizione attribuisce un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con l'annullamento degli atti, il giudice ha qualificato l'esito come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici» e «provvedimenti regionali e provinciali» relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa

    Costituisce la disciplina primaria del meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità oggetto degli atti impugnati.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento»; «l'integrale versamento ... estingue l'obbligazione»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse; in presenza della documentazione regionale prescritta determina la cessazione della materia del contendere, mentre in sua assenza può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità 2015-2018.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione del debito oggetto dell'impugnazione e versa integralmente la quota ridotta prevista, l'obbligazione amministrativa si estingue e viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'annullamento degli atti presupposti e applicativi.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale richiede il perfezionamento degli adempimenti documentali espressamente stabiliti dalla stessa disposizione; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento del ricorrente dimostri comunque il venir meno dell'utilità della pronuncia.
  • La definizione agevolata che attribuisce al ricorrente un risultato sostanziale diverso dall'eliminazione degli atti impugnati non comporta necessariamente cessazione della materia del contendere: se il bene della vita originariamente perseguito non è stato conseguito mediante l'annullamento, ma l'interesse alla decisione è comunque venuto meno, la qualificazione corretta è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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