Cassazione Penale, Sentenza n. 18123/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (m.a.e.) emesso dal Tribunale di Monaco per plurime ipotesi di mancato versamento dell'IVA. I motivi: 1) asserita incompetenza del pubblico ministero tedesco e violazione della competenza esclusiva dell'EPPO (Procura europea); 2) mancata considerazione che le condotte sarebbero avvenute dopo la cessazione della carica di amministratore e quindi necessità di verifica della sussistenza di gravi indizi ai sensi CEDU; 3) esistenza di un accordo di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate tedesca che potrebbe escludere la punibilità ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. n.74/2000; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, l. n. 69/2005 per disparità di trattamento sanzionatorio tra ordinamenti e richiesta, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta incompetenza dell'autorità tedesca poiché la competenza dell'EPPO è concorrente e si applica solo a casi transnazionali e con determinate soglie/dinamiche (reati PIF), non risultando ricorrere tali presupposti nel caso di IVA contestata. È stato ribadito il limite del sindacato del giudice della consegna: spetta verificare i requisiti formali del mandato (art. 6 l. 69/2005) e non la fondatezza della accusa o la gravità indiziaria; quindi non rilevano censure che richiedano accertamenti di merito (inclusa la rateizzazione del debito). La documentazione allegata al m.a.e. indica che la ipotizzata rateazione non è tale da estinguere il debito e che la società è fallita, per cui non opera la causa di non punibilità evocata. La differenza di severità sanzionatoria tra Germania e Italia non costituisce motivo per dichiarare incostituzionale l'art. 7, comma 2, l. 69/2005 né per chiedere un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (I. n. 69 del 2005)
art. 1, comma 3; art. 2; art. 6, comma 1, lett. e); art. 7, comma 2
La legge disciplina l'esecuzione del mandato di arresto europeo: il giudice dello Stato richiesto verifica i requisiti formali e che il m.a.e. provenga da un'autorità giudiziaria; la doppia incriminabilità è attenuata per i reati tributari (art. 7, comma 2) e l'esecuzione non può comunque violare principi supremi dell'ordine costituzionale o diritti CEDU.
Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF)
Definisce i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (PIF). La competenza dell'EPPO si fonda sul richiamo a tale direttiva: tuttavia, la fattispecie di mancato versamento IVA, priva dei presupposti di frode transfrontaliera, non rientra nelle ipotesi automatiche di competenza EPPO.
Regolamento (UE) 2017/1939 (istituzione EPPO)
art. 22, par. 1; art. 22.4; art. 25; Considerando 15 e 59
Stabilisce la competenza dell'EPPO: non esclusiva rispetto alle autorità nazionali, operativa per casi transnazionali e con danni significativi; esclude la competenza per reati attinenti imposte dirette nazionali salvo condizioni; le autorità nazionali devono cooperare e astenersi quando EPPO avoca.
D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75
Atto di recepimento/attuazione in Italia degli strumenti relativi all'EPPO e alla Direttiva PIF; conferma nel diritto interno i limiti di competenza dell'EPPO come ricostruiti dalla Corte.
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la disciplina del mandato di arresto europeo in Italia sottraendo al giudice nazionale la valutazione di gravità indiziaria e fondatezza dell'accusa, limitando il controllo alla verifica dei requisiti formali.
D.lgs. n. 74/2000
Norma penale tributaria italiana: la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata potesse rientrare nella disciplina di imposta, ma la valutazione di eventuali cause di non punibilità (es. estinzione per pagamento) è di competenza dello Stato richiedente e non del giudice della consegna, salvo casi documentati che incidano su diritti fondamentali.
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. b); art. 616
Art. 178 (riferito dalla difesa) è stato invocato per questioni di competenza; art. 616 c.p.p. è la norma che consente la condanna alle spese processuali nel procedimento di cassazione, applicata al ricorrente.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamata dalla difesa per richiedere verifiche sulla libertà personale (art.5) e sul giusto processo (art.6); la Corte ha ritenuto che le garanzie CEDU non impongano al giudice della consegna una valutazione di merito del quadro accusatorio, salvo che non sia prospettata una violazione effettiva dei diritti inviolabili.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Richiesto in subordine per un eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla interpretazione del diritto UE in materia di reati tributari; la Corte ha ritenuto la questione infondata per i motivi esposti (mancanza del presupposto di interesse).
Costituzione italiana
La doglianza costituzionale (disparità di trattamento sanzionatorio) è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la differente scelta sanzionatoria degli Stati membri non implichi di per sé violazione del principio di uguaglianza che giustifichi il rifiuto della consegna.
Massime di principio
- Il giudice della consegna (in base alla l. 69/2005 e alle successive modifiche) verifica principalmente i requisiti formali del mandato di arresto europeo e non può sindacare la fondatezza delle accuse o la gravità degli indizi: le questioni di merito spettano all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
- La competenza dell'EPPO è concorrente con le autorità nazionali e si attiva solo per reati che rientrano nella Direttiva PIF con i relativi presupposti (natura transnazionale, danno significativo, organizzazione criminale); l'asserita violazione di ripartizione di competenze tra autorità straniere non costituisce di per sé motivo di rifiuto della consegna da parte dello Stato richiesto.
- Per i reati tributari la condizione della doppia incriminabilità è attenuata: non è richiesta una perfetta sovrapponibilità di fattispecie ma una assimilabilità; differenze di severità sanzionatoria tra Stati membri non bastano a escludere la consegna.
- Accordi o piani di pagamento intervenuti nello Stato richiedente non escludono automaticamente l'esecuzione del m.a.e.: spetta allo Stato richiedente valutare se tali accordi esauriscono la responsabilità penale o estinguono il reato, salvo che la documentazione allegata dimostri in modo evidente il contrario.
- Le questioni processuali interne allo Stato emittente (quali la legittimità dell'operato del pubblico ministero estero) possono essere sollevate dall'interessato davanti alle autorità dello Stato richiedente; l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto è tenuta soprattutto a verificare che il m.a.e. provenga da un'autorità giudiziaria e che non siano violate garanzie costituzionali o diritti CEDU fondamentali.
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