Cassazione Civile, Sentenza n. 903/2020 del 17/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società immobiliare, poi incorporata dalla ricorrente, con cui per il periodo d’imposta 2007 era stato determinato, ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994, un reddito minimo presunto di Euro 145.706,44. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 306/45/12, pronunciata il 20 settembre 2012 e depositata il 15 novembre 2012, aveva respinto l’appello, ritenendo adeguatamente motivato l’avviso e non dimostrata l’esistenza di situazioni oggettive che avessero impedito il conseguimento dei ricavi minimi. La società aveva dedotto che l’immobiliare era stata costituita per partecipare alle aste relative a immobili ipotecati in favore della banca, al fine di evitare la perdita di valore dei beni; alcuni immobili non erano stati venduti a un prezzo superiore a quello d’acquisto e altri non erano stati locati perché occupati dai debitori. Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che l’avviso avrebbe richiesto una motivazione rafforzata dopo il contraddittorio e l’esito negativo dell’accertamento con adesione; denunciava inoltre un vizio motivazionale. Con il secondo motivo contestava l’applicazione della disciplina delle società non operative e l’accertamento circa l’assenza di circostanze oggettive impeditrici, richiamando anche la difficile situazione del mercato immobiliare e la scarsa recettività. Con il terzo motivo denunciava l’omesso esame e l’omessa pronuncia sulla dedotta inapplicabilità della disciplina alle società interamente partecipate da una banca ad azionariato diffuso, oltre alla violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui lamentava la mera insufficienza della motivazione, non consentita dal testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, e infondato quanto alla pretesa carenza di motivazione dell’avviso: l’atto indicava gli elementi essenziali della pretesa, il reddito effettivo, il divario rispetto al reddito minimo presunto e la ragione dell’accertamento, richiamando il diniego di disapplicazione già noto alla contribuente; non era necessaria una confutazione specifica delle giustificazioni addotte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte motivazionale, perché mirava a una rivalutazione del merito e non individuava un fatto storico decisivo omesso; la censura di violazione di legge è stata respinta, poiché il giudice di merito aveva accertato, con valutazione divenuta definitiva, che la mancata locazione e le vendite a condizioni antieconomiche erano prive di prova e riconducibili a scelte gestionali, non a situazioni oggettive che rendessero impossibile conseguire maggiori ricavi. Il terzo motivo è stato respinto: la CTR aveva disatteso gli ulteriori motivi d’appello, anche mediante richiamo alla decisione di primo grado, e l’esclusione prevista dall’art. 30 per società con almeno cento soci non era applicabile, perché la società immobiliare aveva come socio unico la banca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il motivo di ricorso previsto dalla norma riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di denunciare la mera insufficienza della motivazione né di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Il ricorrente deve specificare il fatto storico asseritamente omesso, gli elementi da cui risulta, le modalità e il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
La deduzione del vizio di omesso esame richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione e di deposito previsti per il ricorso per cassazione.
art. 37-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
In particolare, nel caso di specie, come è pacifico tra le parti, l’avviso di accertamento faceva riferimento al provvedimento di diniego di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, emesso su istanza della contribuente e noto alla stessa, con cui l’Agenzia delle Entrate rilevava che la società non aveva dimostrato le circostanze addotte a giustificazione, consistenti nella vendita di alcuni immobili ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
Nel caso deciso, la motivazione dell’avviso era sufficiente anche mediante richiamo al provvedimento di diniego di disapplicazione già noto alla contribuente; non occorreva che l’atto impositivo confutasse specificamente ogni giustificazione offerta.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
Il giudice di appello, con una valutazione in fatto, che è divenuta definitiva, in quanto non risulta validamente impugnata per vizi attinenti alla motivazione, ha ritenuto che le circostanze addotte a giustificazione dalla società contribuente (mancata locazione di immobili, vendita antieconomica di alcuni di essi), oltre ad essere sprovviste della necessaria prova, fossero ricollegabili a scelte di gestione imprenditoriale, piuttosto che a situazioni oggettive, che determinavano l’impossibilità di maggiori ricavi.
La disapplicazione della disciplina delle società non operative presuppone la prova di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi minimi; circostanze derivanti da scelte di gestione imprenditoriale, se non provate come impedimenti oggettivi, non soddisfano tale presupposto.
art. 30, comma 1, lett. c), n. 6, L. n. 724/1994
Nè si rinviene la dedotta violazione di legge, in quanto il suddetto art. , comma 1, lett. c), n. 6, prevede che le disposizioni del primo periodo (relative alla società ed enti non operativi) non si applicano alle società con un numero di soci non inferiore a 100, evenienza che non ricorre nel caso di specie, in cui la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A era socio unico della Roseto Immobiliare s.r.l.
L’esclusione dalla disciplina delle società non operative richiamata dalla disposizione opera per le società con almeno cento soci; non si estende alla società partecipata da un socio unico solo perché quest’ultimo è una banca ad azionariato diffuso.
art. 112 c.p.c.
Infine, per quanto riguarda il terzo motivo, non si ravvisa un’omessa pronuncia sul motivo di appello, relativo all’inapplicabilità della L. n. 724 del 1994, art. 30, al caso di specie, per essere la Roseto Immobiliare s.r.l. interamente partecipata dalla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., società ad azionariato diffuso, in quanto il giudice di appello ha espressamente disatteso ogni altro motivo, sia pure richiamando la decisione del giudice di prime cure, genericamente condivisa.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello esprime il rigetto degli ulteriori motivi, anche mediante richiamo alla decisione di primo grado.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Infine, per quanto riguarda il terzo motivo, non si ravvisa un’omessa pronuncia sul motivo di appello, relativo all’inapplicabilità della L. n. 724 del 1994, art. 30, al caso di specie, per essere la Roseto Immobiliare s.r.l. interamente partecipata dalla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., società ad azionariato diffuso, in quanto il giudice di appello ha espressamente disatteso ogni altro motivo, sia pure richiamando la decisione del giudice di prime cure, genericamente condivisa.
Il richiamo alla decisione di primo grado, unitamente all’espressa disattesa degli ulteriori motivi, è stato ritenuto sufficiente nel caso concreto e non ha integrato il vizio denunciato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. Non è sufficiente lamentare l’insufficienza della motivazione o il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il dato testuale o extratestuale che ne dimostra l’esistenza, come e quando sia stato discusso tra le parti e perché il suo esame avrebbe determinato un esito diverso.
- Ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’impossibilità di conseguire i ricavi minimi deve dipendere da situazioni oggettive ed essere provata; circostanze riconducibili a scelte di gestione imprenditoriale, quali la mancata locazione o vendite antieconomiche, non sono di per sé sufficienti.
- La motivazione dell’avviso di accertamento può risultare adeguata quando espone gli elementi essenziali della pretesa e richiama un provvedimento di diniego di disapplicazione già noto al contribuente; non è necessaria la confutazione specifica di tutte le giustificazioni addotte.
- L’esclusione dalla disciplina delle società non operative prevista per le società con almeno cento soci si verifica in base alla compagine sociale della società contribuente: non rileva che il suo socio unico sia a sua volta una società bancaria ad azionariato diffuso.
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