Sentenza del 30/06/2016 n. 13389 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.E. aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di somme dovute al Consorzio di Bonifica, al Tribunale di Roma e per un debito tributario. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso rilevando che le censure riguardavano il merito degli atti impositivi precedenti, anziché il preavviso di fermo. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità e mancanza di motivi specificamente riferiti alla motivazione della sentenza di primo grado. In Cassazione la contribuente ha denunciato omessa motivazione, erronea interpretazione della sentenza d'appello e violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile in ragione della data della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un quesito di diritto tautologico e formulato in modo contraddittorio: denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. richiamando però il motivo di ricorso previsto per la violazione di norme di diritto, e prospettava inoltre un distinto vizio di omessa motivazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché Equitalia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, il motivo relativo al vizio di motivazione doveva concludersi con un momento di sintesi idoneo a individuare chiaramente il fatto controverso e le ragioni della dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 112 c.p.c.
principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato
La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, senza attribuire rilievo a questioni estranee o omettere la decisione su quelle dedotte. Nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata ritenuta inammissibile anche per la sua formulazione tecnicamente incoerente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non costituisce il corretto parametro per denunciare un error in procedendo consistente nella violazione dell'art. 112 c.p.c., secondo la qualificazione adottata nel ricorso esaminato.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione deve essere dedotto rispettando i requisiti formali e di specificità previsti dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Nell'impugnare una sentenza d'appello è necessario confrontarsi direttamente con la sua ratio decidendi: non è sufficiente riproporre le contestazioni già svolte contro l'atto amministrativo o impositivo originario.
- I motivi di appello devono essere specifici e indicare con precisione quali passaggi della sentenza impugnata sono errati e per quali ragioni; la genericità può determinare l'inammissibilità.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere ricondotta al corretto parametro dell'art. 360 c.p.c. e deve rispettare i requisiti formali applicabili al momento della proposizione del ricorso.
- Non è sufficiente formulare quesiti di diritto astratti, tautologici o meramente ripetitivi della doglianza: il quesito deve individuare la concreta regola giuridica applicata e quella che si assume corretta.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa motivazione e la violazione di norme di diritto sono vizi distinti e devono essere dedotti separatamente, con argomentazioni coerenti e senza sovrapporli impropriamente.
- La mancata costituzione della parte intimata non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso; il giudice verifica comunque autonomamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1198 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1212 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →