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Sentenza

Sentenza del 08/01/2018 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Catania

Sponsorizzazioni sportive -presunzione assoluta di inerenza e congruità - Iscrizione registro CONI associazione sportiva dilettantistica - necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la deducibilità fiscale delle spese sostenute per sponsorizzazioni sportive e l'applicazione del regime probatorio attenuato previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Tale disposizione consente di presumere l'inerenza e la congruità del costo entro determinati limiti, ma il beneficio presuppone che il soggetto destinatario della sponsorizzazione sia effettivamente un'associazione o società sportiva dilettantistica iscritta nell'apposito Registro CONI. La mera qualificazione formale o lo svolgimento di attività sportiva non risultano sufficienti in assenza dell'iscrizione richiesta.

La decisione

La tesi accolta è che l'iscrizione del beneficiario nel Registro CONI costituisce una condizione necessaria per usufruire del regime probatorio agevolato previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. In mancanza di tale requisito, la presunzione legale di inerenza e congruità non opera automaticamente e l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo, chiedendo al contribuente di dimostrare concretamente l'effettività, l'inerenza e la congruità della sponsorizzazione. Il principio è conforme alla Cassazione, sentenza n. 7202/2017.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    I corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni ... costituiscono, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

    La norma introduce un regime probatorio agevolato per le sponsorizzazioni sportive, ma la sua applicazione presuppone che il beneficiario possieda effettivamente la qualifica richiesta e sia iscritto nel Registro CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

  • Legge n. 289/2002

    La disciplina agevolativa sulle sponsorizzazioni sportive non opera in modo automatico per qualsiasi soggetto che dichiari di svolgere attività sportiva; occorre verificare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa.

Massime di principio

  • Per applicare la presunzione di inerenza e congruità alle sponsorizzazioni sportive, è necessario verificare che il beneficiario sia regolarmente iscritto al Registro CONI competente per il periodo interessato.
  • La sola esistenza di un contratto di sponsorizzazione o l'effettivo svolgimento di attività sportiva non garantiscono l'applicazione automatica del regime agevolato.
  • In assenza dell'iscrizione al Registro CONI, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti l'effettività della prestazione pubblicitaria, il collegamento con l'attività d'impresa e la congruità dell'importo pagato.
  • È opportuno conservare il contratto, le fatture, le prove dei pagamenti, il materiale pubblicitario e la documentazione attestante l'iscrizione del beneficiario al Registro CONI.
  • Il limite quantitativo previsto dalla legge non elimina la necessità di rispettare i requisiti soggettivi del beneficiario e gli ulteriori requisiti sostanziali della sponsorizzazione.

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