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Ordinanza

Ordinanza n. 159/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO quinquennale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di cinque anni. Ha contestato l’identificazione, sostenendo che essa non fosse sufficientemente affidabile; ha dedotto la propria condotta passiva e l’assenza di una adeguata motivazione sulla sua pericolosità; ha denunciato la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura; infine, ha lamentato l’indeterminatezza delle manifestazioni e dei luoghi cui si riferiva il divieto. In sede cautelare ha inoltre allegato la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie scrupolosa l’identificazione del ricorrente, fondata su indizi non efficacemente contestati; l’impossibilità di identificare altri tifosi coinvolti negli scontri è stata considerata irrilevante. I verbali e la documentazione fotografica hanno evidenziato, secondo il giudice, una partecipazione volontaria, violenta e premeditata a un’azione di gruppo: il ricorrente, con il volto coperto e impugnando una porzione di tubo in polipropilene, si sarebbe allontanato dal pullman in un luogo diverso da quello previsto per ragioni di sicurezza senza fornire una spiegazione alternativa plausibile. È stata quindi esclusa sia la condotta meramente passiva sia la carenza di motivazione sulla pericolosità. La durata quinquennale è stata ritenuta proporzionata e adeguata in relazione ai precedenti specifici, consistenti in precedenti DASPO di due e otto anni. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto sufficientemente determinato quanto alle manifestazioni vietate e alla nozione di luoghi limitrofi. Quanto al periculum, il TAR ha rilevato che la libertà di circolazione è limitata in modo specifico e puntuale sotto il profilo temporale e spaziale, sicché non è stato dimostrato un danno grave e irreparabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    divieto, ex art. 6 della l. 401/89

    Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato ritenuto, in sede cautelare, assistito da adeguati presupposti indiziari, motivazionali e di proporzionalità.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’identificazione del destinatario di un DASPO può ritenersi sufficientemente attendibile quando risulti da un’attività scrupolosa e da una pluralità di indizi non efficacemente contestati; l’omessa identificazione di altri partecipanti agli scontri non compromette, di per sé, la riferibilità della condotta al soggetto individuato.
  • La partecipazione a un’azione collettiva violenta può essere desunta, in via cautelare, dalla documentazione fotografica e dai verbali di servizio, anche quando il soggetto abbia il volto coperto, se gli elementi disponibili consentono di collegarlo con sufficiente attendibilità alla condotta contestata.
  • La durata del DASPO deve essere valutata anche alla luce dei precedenti specifici del destinatario: la reiterazione di precedenti divieti può giustificare una misura di durata significativa sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza.
  • Il DASPO non risulta indeterminato quando individua puntualmente le manifestazioni sportive vietate e chiarisce il significato dei luoghi limitrofi cui si estende il divieto.
  • Ai fini della tutela cautelare, la limitazione della libertà di circolazione derivante dal DASPO non integra automaticamente un danno grave e irreparabile, quando la restrizione sia circoscritta in modo specifico sotto il profilo temporale e spaziale.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveGiustizia sportiva e giurisdizioneTutela cautelareSpese di lite
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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