Sentenza n. 856/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 185/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 70/2025 DEL TRIBUNALE DI VERCELLI, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 15.04.2025, NOTIFICATA IL 24.04.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 5.620,20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, in corso di causa poi intervenuta, della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 5.620,20 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione di contratti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, chiedendo l'ordine al Ministero di corrispondere l'importo liquidato, gli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eseguito il giudicato, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta ottemperanza in corso di causa alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'azione era stata resa necessaria dall'originaria inerzia amministrativa. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile favorevole al ricorrente.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- L'intervenuta esecuzione del giudicato in corso di causa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale valutando l'inerzia che ha reso necessario il ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato, l'esecuzione deve comprendere il capitale e gli interessi dovuti secondo quanto richiesto e riconosciuto dal titolo esecutivo.
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