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Sentenza

Sentenza n. 13630/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo, emanato dal Consolato Generale d'Italia ad Erbil in data 08/09/2024;

Giustizia amministrativa202410499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo adottato dal Consolato Generale d'Italia a Erbil l'8 settembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto turistico, motivato con l'affermazione che le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno non fossero attendibili. Ha dedotto: la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di diniego e conseguente mancata partecipazione procedimentale; la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché il difetto, l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione; la violazione del Codice dei visti e della disciplina nazionale in materia di immigrazione e visti, oltre all'eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità dei presupposti e manifesta ingiustizia. Il ricorrente ha rappresentato di essere dipendente del Ministero dei Peshmerga e del Governo Regionale del Kurdistan, di percepire uno stipendio, di vivere con la moglie e i due figli minori nella propria abitazione e di essere stato invitato da una cittadina italiana per una breve vacanza. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, ratione temporis, il procedimento era soggetto all'obbligo di comunicazione del preavviso di diniego previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Non ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, perché la valutazione del rischio migratorio non è vincolata, ma implica apprezzamenti discrezionali; pertanto l'omessa partecipazione non era irrilevante. Ha inoltre accolto le censure relative alla motivazione e all'istruttoria: pur potendo valutare l'attendibilità della finalità dichiarata e il rischio di abuso del visto, l'amministrazione non aveva chiarito l'iter logico della decisione, non aveva indicato concreti indici di inattendibilità e non aveva svolto adeguati accertamenti, neppure mediante il colloquio consolare, qualificato dalla disciplina applicabile come fondamentale per chiarire le situazioni dubbie. La motivazione non poteva essere integrata postumamente mediante la relazione istruttoria. Il giudice ha precisato che il sindacato sulla valutazione dell'attendibilità si svolge secondo ragionevolezza e richiede indici concreti, anche solo indiziari purché convergenti, non essendo sufficiente una ricostruzione meramente ipotetica della volontà del richiedente. L'annullamento lascia impregiudicato il riesercizio del potere, nel rispetto delle indicazioni conformative della sentenza, in contraddittorio con l'interessato e considerando la documentazione depositata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il procedimento di rilascio del visto, nella disciplina applicabile ratione temporis, era soggetto alla comunicazione dei motivi ostativi prima dell'adozione del diniego; l'omissione ha leso il contraddittorio procedimentale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    primo periodo dell'art. 21-octies, seconda comma

    La sanatoria del vizio partecipativo non opera quando la decisione amministrativa implica valutazioni discrezionali, come l'apprezzamento del rischio migratorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve rendere comprensibile l'iter logico seguito nella valutazione degli elementi fattuali; una motivazione meramente assertiva sull'inattendibilità della finalità di viaggio è insufficiente.

  • art. 4 d.m. 850/2011

    colloquio fondamentale al fine di chiarire le situazioni dubbie

    Il colloquio consolare costituisce uno strumento istruttorio rilevante per chiarire i casi dubbi relativi alla finalità del viaggio; la sua omissione può concorrere a evidenziare il difetto di istruttoria.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    La disciplina successivamente modificata è richiamata per individuare la novella non applicabile ratione temporis al procedimento definito con il diniego dell'8 settembre 2024.

  • Regolamento (CE) n. 810/2009

    La disciplina europea dei visti è richiamata tra le norme dedotte dal ricorrente, nel quadro della valutazione della finalità e delle condizioni del soggiorno.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di un visto d'ingresso, quando la disciplina applicabile ratione temporis lo prevede, l'amministrazione deve comunicare il preavviso di diniego prima di adottare il provvedimento, consentendo all'interessato di interloquire sugli elementi ostativi.
  • La valutazione del rischio migratorio e dell'attendibilità della finalità dichiarata per il viaggio implica apprezzamenti discrezionali; pertanto l'omessa partecipazione procedimentale non è automaticamente sanata dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • Il diniego di un visto fondato sull'inattendibilità della finalità del soggiorno deve esplicitare l'iter logico seguito dall'amministrazione e indicare elementi concreti, anche indiziari purché convergenti, idonei a sostenere tale valutazione; non è sufficiente una mera ipotesi sulla volontà del richiedente.
  • Prima di negare il visto per dubbi sull'attendibilità dello scopo del viaggio, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata, potendo assumere rilievo anche il colloquio consolare previsto per chiarire le situazioni dubbie.
  • La motivazione del diniego non può essere integrata postumamente mediante una relazione istruttoria successiva, quando il provvedimento originario non rende comprensibili le ragioni concrete della decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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