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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49356/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 5/10/2012 (1 anno e euro 5.000 per art.73 comma 5 DPR 309/1990), in quanto Andreoli aveva riportato una seconda condanna (sentenza del 23/6/2017, per reato commesso il 18/8/2014, pena 6 mesi e euro 1.500, divenuta definitiva l'11/6/2018) entro il termine quinquennale previsto dall'art.163 c.p. Il Tribunale dell'esecuzione aveva respinto la richiesta ritenendo applicabile l'ultimo comma dell'art.164 c.p., poiché il giudice della seconda sentenza, pur conoscendo la prima condanna, non aveva revocato la sospensione. Il Procuratore ha impugnato sostenendo l'erronea applicazione degli artt.168, comma 1, n.1) c.p. e 164 ultimo comma c.p., poiché l'art.168 prevede la revoca obbligatoria della sospensione quando il condannato riporti una pena detentiva per un reato commesso nel periodo stabilito, indipendentemente dalla sospendibilità della seconda pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo. Ha sostenuto che il Tribunale non ha applicato correttamente l'art.168, comma 1, n.1) c.p., che impone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando entro i termini dell'art.163 il condannato riceve una condanna a pena non sospesa per un delitto successivo. La Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione non ha discrezionalità nel revocare la sospensione in presenza dei presupposti di cui all'art.168 c.p. e che è irrilevante che il giudice della cognizione della seconda sentenza non abbia revocato la sospensione; rileva invece che quel giudice non abbia concesso nuovamente il beneficio. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale del reato per cui Andreoli fu condannato originariamente; citata a descrizione della fattispecie penale di riferimento.

  • art. 444 cod.proc.pen.

    Richiamato per indicare la modalità con cui era stata emessa la sentenza di patteggiamento originaria (accordo) dal Tribunale di Teramo.

  • art. 164, ultimo comma, cod.pen.

    Prevede la possibilità di concedere nuovamente il beneficio della sospensione anche in presenza di una seconda condanna se sussistono determinate condizioni; la Corte ha osservato che tale possibilità costituisce valutazione di meritevolezza propria del giudice della cognizione e non può essere invocata per impedire la revoca obbligatoria disposta dall'art.168 quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen.

    Stabilisce l'obbligo di revoca della sospensione condizionale della pena quando il condannato commetta, nel periodo stabilito, un reato per il quale riporti una pena detentiva; la Corte ne afferma il carattere impositivo per il giudice dell'esecuzione se ricorrono i presupposti.

  • art. 163 cod.pen.

    Fissa i termini entro i quali la commissione di un nuovo reato rileva ai fini della revoca della sospensione; la Corte lo usa per definire il periodo rilevante temporale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando il condannato, entro il termine di cui all'art.163 c.p., riporta una condanna a pena non sospesa per un reato commesso successivamente: il giudice dell'esecuzione non ha discrezionalità in presenza di questo presupposto.
  • È irrilevante ai fini della revoca il fatto che la seconda condanna, teoricamente, avrebbe potuto dare luogo a una nuova concessione del beneficio: la valutazione di meritevolezza compete al giudice che decide sulla cognizione e non può essere sostituita dal giudice dell'esecuzione.
  • Il fatto che il giudice della seconda sentenza non abbia espressamente disposto la revoca della sospensione precedente non impedisce al giudice dell'esecuzione di disporla, se ricorrono i presupposti dell'art.168: rileva invece che il giudice della cognizione non abbia concesso nuovamente il beneficio.
  • In casi analoghi verificare sempre la definitività delle sentenze (solo le condanne divenute irrevocabili rilevano per l'applicazione di art.168) e il rispetto dei termini temporali previsti dall'art.163.
  • Se la seconda sentenza aveva effettivamente concesso nuovamente il beneficio della sospensione, la situazione va valutata diversamente: l'esistenza di un beneficio successivo concesso definitivamente può incidere sulla possibilità di revoca.

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