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Sentenza

Sentenza n. 13106/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6723/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 3060/2025.

Giustizia amministrativa202602930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto di due docenti alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025 e di una docente alla medesima carta per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia del Ministero nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge. L'inerzia ministeriale, non contrastata da specifiche deduzioni o prova dell'adempimento, ha reso fondata la domanda di ottemperanza. Il giudice ha affermato che, in sede di esecuzione del giudicato, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta delle ricorrenti. Non sono state applicate penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale modifica del termine previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza civile posta in esecuzione riconosce il diritto alla carta docente, qualificata nel provvedimento come bonus docente previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata e riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'attuazione.
  • L'amministrazione che contesti l'allegato inadempimento o deduca l'avvenuta esecuzione deve fornire specifici chiarimenti e indicazioni, non essendo sufficiente una costituzione meramente formale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere disposta quando, valutate le circostanze concrete, sussistano i relativi presupposti, anche successivamente in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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