Sentenza n. 296/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione n. 904 Registro Generale - n. 448 del 24.12.2025 del Registro Settoriale, notificata in pari data, con cui il Comune di Santa Maria di Licodia ha intimato alla ricorrente di “…Rilasciare immediatamente e riconsegnare al Comune l’impianto sportivo comunale sito in S. Maria di Licodia via Bartali n.3 di cui alla convenzione rep. n. 11/2021, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica”, con l’avvertenza “…che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, l’Amministrazione procederà allo sgombero coattivo ed immissione in possesso con l’ausilio della Forza Pubblica…”; - di ogni altro atto o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di rilascio e riconsegna dell'impianto sportivo comunale, con avvertenza di sgombero coattivo e immissione in possesso con l'ausilio della forza pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'intimazione comunale di rilascio dell'impianto sportivo, deducendo un unico motivo articolato in eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposto, violazione dell'art. 17 della convenzione e necessità di cognizione incidentale del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 8 c.p.a. La ricorrente sosteneva che gli inadempimenti posti a fondamento della precedente risoluzione della convenzione — mancato pagamento di canoni, utenze e TARI, mancato rinnovo della fideiussione e mancata esecuzione di lavori — non integrassero le ipotesi previste dalla clausola risolutiva espressa, né avessero compromesso la continuità o il funzionamento del servizio. Contestava inoltre la quantificazione e l'imputazione delle utenze, la responsabilità solidale con altro concessionario, il mancato riconoscimento di sgravi TARI, la mancata detrazione dal canone delle spese sostenute per opere e l'effettiva esecuzione dei lavori e degli obblighi di garanzia. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che l'intimazione fosse atto consequenziale alla precedente risoluzione contrattuale, già ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa, e che le censure riproponessero questioni relative esclusivamente alla validità della risoluzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, compensando integralmente le spese. Il Collegio ha qualificato l'intimazione di sgombero come atto consequenziale alla precedente determinazione con cui il Comune aveva risolto la convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e applicato la clausola risolutiva espressa. Sebbene l'intimazione fosse formalmente impugnata quale atto autoritativo di autotutela esecutiva, tutte le censure erano sostanzialmente rivolte contro i presupposti e la validità della risoluzione contrattuale. Il TAR ha escluso la possibilità di esaminare tali questioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.a., rilevando che la norma consente al giudice amministrativo, nelle materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva, di conoscere incidenter tantum dei diritti soltanto quando ricorra una pregiudizialità tecnica. Nel caso concreto, invece, la risoluzione contrattuale costituiva l'unico antecedente logico necessario dell'intimazione di sgombero, mentre quest'ultima rappresentava il mero effetto della prima: si trattava quindi di pregiudizialità logica. L'accertamento della validità della risoluzione avrebbe coinciso con la decisione sostanziale principale della controversia, eludendo i limiti dell'art. 8 c.p.a. Poiché la controversia sulla risoluzione del rapporto concessorio incideva su diritti soggettivi ed era stata già devoluta al giudice ordinario, anche le censure derivate contro l'intimazione risultavano estranee alla giurisdizione amministrativa. Il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale
La cognizione incidentale dei diritti è ammessa solo per questioni realmente pregiudiziali in senso tecnico; non consente al giudice amministrativo di decidere, sia pure incidentalmente, la validità di un rapporto contrattuale che costituisce l'unico antecedente logico dell'atto amministrativo impugnato.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 1456 c.c.
La risoluzione mediante clausola risolutiva espressa attiene all'esercizio di una facoltà contrattuale e alla valutazione dell'inadempimento nel rapporto negoziale, non all'esercizio di un potere pubblicistico autoritativo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 26, comma 1, c.p.a.
In combinato disposto con l'art. 92, comma 2, c.p.c., consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato per giustificare l'integrale compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia e della natura della decisione.
Massime di principio
- L'art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente diritti soggettivi estranei alla propria giurisdizione esclusiva soltanto quando la questione sul diritto sia tecnicamente pregiudiziale rispetto alla questione principale amministrativa; la cognizione incidentale non può trasformarsi nella decisione sostanziale sulla validità di un rapporto contrattuale.
- Quando l'atto amministrativo impugnato costituisce il mero effetto dell'esecuzione di una precedente risoluzione contrattuale, e le censure dedotte contro l'atto esecutivo sono rivolte esclusivamente ai presupposti e alla validità della risoluzione, la controversia riguarda sostanzialmente il rapporto contrattuale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La pregiudizialità logica, nella quale il rapporto dipendente costituisce un effetto del rapporto pregiudiziale, non rientra nel potere di cognizione incidentale previsto dall'art. 8 c.p.a.; accertare la validità dell'antecedente logico necessario equivarrebbe a decidere la questione principale relativa al diritto soggettivo.
- La qualificazione formale di un atto come provvedimento autoritativo non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa: occorre verificare l'effettivo oggetto delle censure e la natura del potere esercitato, distinguendo l'autotutela esecutiva dall'esercizio di una facoltà contrattuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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