Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12735/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento della delibera Commissione Centrale ex -OMISSIS-, contenuta nello stralcio del verbale di riunione dell’-OMISSIS- notificato l’-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la -OMISSIS- nei confronti del Sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202308384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione centrale ex -OMISSIS- di revoca della misura di protezione nei confronti del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera di revoca deducendo violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative applicabili, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità e illogicità della motivazione. Ha contestato le reiterate violazioni degli obblighi assunti nell'ambito del programma di protezione, invocando la propria buona condotta e l'esistenza di circostanze che lo avrebbero costretto ad allontanarsi dalla località protetta. Ha inoltre sostenuto che il parere della Procura della Repubblica contrario al rientro nella località di origine avrebbe dovuto imporre il mantenimento della misura. Sono state altresì prospettate doglianze di incostituzionalità riferite all'interpretazione giurisprudenziale concernente l'impossibilità del soggetto sottoposto al programma di contestare giudizialmente la revoca disposta nei confronti del familiare protetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la delibera, adeguatamente motivata sulla base di plurime e gravi violazioni degli obblighi assunti dal ricorrente nell'ambito del programma di protezione, tra cui il -OMISSIS- e il deferimento -OMISSIS- di -OMISSIS- perpetrati nei confronti della persona ospitata senza autorizzazione nel domicilio protetto. Tali condotte erano state precedute da ripetute diffide e risultavano incompatibili con le esigenze di sicurezza sottese alla misura. La revoca è stata inoltre ritenuta giustificata dal venir meno del pericolo per la persona del ricorrente, sulla base dei pareri favorevoli acquisiti dalla Commissione centrale, compreso quello della Procura della Repubblica, che aveva escluso pericoli per la sua -OMISSIS-, e quello della -OMISSIS-. Il giudice ha escluso che il parere contrario al rientro nella località d'origine imponesse il mantenimento della protezione, poiché le gravi violazioni degli obblighi e il venir meno del pericolo costituivano autonomi presupposti della revoca. Le doglianze di incostituzionalità sono state ritenute inconferenti, riguardando una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, nella quale la revoca era fondata su circostanze direttamente riferibili al destinatario. È stata revocata l'ammissione provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, per manifesta infondatezza del ricorso e instaurazione del giudizio con colpa grave; non sono state quindi liquidate le spettanze richieste dal difensore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 13-quater, commi 1 e 2, legge n. 82/1991

    La revoca della misura di protezione è legittima quando ricorrono reiterate violazioni degli obblighi assunti, incompatibili con le esigenze di sicurezza del programma, e quando viene meno il pericolo per la persona protetta.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Consente la revoca dell'ammissione provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato quando, all'esito del giudizio, risultano insussistenti i relativi presupposti; nel caso concreto il giudice ha ravvisato la colpa grave nell'instaurazione del giudizio.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di protezione personale è legittima quando il destinatario viola reiteratamente e gravemente gli obblighi assunti, dopo essere stato diffidato, se tali condotte risultano incompatibili con le esigenze di sicurezza proprie del programma.
  • La revoca della misura di protezione può essere fondata autonomamente sia sulle gravi violazioni degli obblighi da parte del beneficiario sia sul venir meno del pericolo per la sua persona; la presenza di uno di tali presupposti non è neutralizzata dal mero fatto che sia stato espresso un parere contrario al rientro nella località di origine.
  • L'acquisizione di pareri favorevoli degli organi competenti, inclusa la Procura della Repubblica, e la considerazione delle violazioni contestate e delle precedenti diffide soddisfano l'esigenza istruttoria e motivazionale della decisione di revoca, quando consentono di ricostruire le ragioni concrete della misura.
  • Le doglianze di incostituzionalità riferite a una diversa fattispecie interpretativa sono inconferenti quando la revoca impugnata è stata adottata per condotte direttamente riferibili al destinatario della misura.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.