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Circolare

Circolare numero 69 del 11-05-2018

Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all’articolo 1, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, è stata prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o infortunio grave.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’ambito applicativo della legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo non imprenditoriale, chiarendo quali soggetti vi rientrano e come viene definita la collaborazione coordinata e continuativa. Vengono poi richiamate le principali tutele previdenziali previste dalla legge, con particolare attenzione alla sospensione dei versamenti contributivi in caso di malattia o infortunio grave. Sono indicati i termini massimi di sospensione, le modalità di recupero dei contributi e gli adempimenti distinti per committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata.

Tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sospensione dei contributi per malattia o infortunio grave

Tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sospensione dei contributi per malattia o infortunio grave

La circolare esamina la legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina le misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e introduce specifiche garanzie previdenziali per i lavoratori autonomi e per alcune collaborazioni coordinate e continuative. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo della normativa, distingue le attività professionali interessate, riepiloga le principali tutele e si sofferma in particolare sulla sospensione dei versamenti contributivi in caso di malattia o infortunio grave.

Quadro normativo

La legge n. 81/2017, pubblicata in G.U. il 13 giugno 2017, serie generale n. 135, reca "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Il Capo I, dagli articoli 1 a 17, disciplina il lavoro autonomo non imprenditoriale. La circolare evidenzia che la legge interviene dopo le abrogazioni disposte dall’art. 52, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, che avevano inciso anche sulla disciplina delle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, in particolare sull’art. 69-bis del D.lgs n. 276/2003 introdotto dalla legge n. 92/2012. Ne deriva una nuova disciplina dell’utilizzo delle prestazioni d’opera di cui all’art. 2222 c.c., nelle forme della prestazione occasionale, della collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata e dell’attività svolta da titolare di partita IVA.

Soggetti interessati

Attività professionali

L’art. 1 della legge n. 81/2017 estende l’ambito applicativo ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III, libro V, del Codice Civile. Sono pertanto ricompresi i rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., nei quali il soggetto si obbliga verso corrispettivo a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché le professioni intellettuali ex art. 2229 c.c., il contratto d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e i rapporti con disciplina speciale.

Il comma 2 esclude espressamente gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori. A tal fine la circolare richiama l’art. 2082 c.c., secondo cui è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, e l’art. 2083 c.c., che include tra i piccoli imprenditori coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. In questo perimetro rientrano sia le professioni intellettuali regolamentate, con iscrizione ad albo, sia quelle non regolamentate.

Collaborazioni coordinate e continuative

L’art. 15, comma 1, della legge n. 81/2017 modifica l’art. 409, n. 3, c.p.c. chiarendo la nozione giuslavoristica di collaborazione coordinata e continuativa. La collaborazione è coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento concordate tra le parti, il prestatore organizza autonomamente la propria attività lavorativa. La circolare precisa tuttavia che, sul piano fiscale e previdenziale, la nozione non muta e restano applicabili l’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, relativo alla Gestione separata, e l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.

Tutele previdenziali della legge n. 81/2017

La legge prevede misure di tutela previdenziale per i lavoratori non subordinati la cui attività, pur essendo continuativa presso un committente, resta autonoma e non organizzata in forma d’impresa. La circolare richiama, in particolare:

  • l’art. 7, che amplia i requisiti contributivi per la Dis-coll ai titolari di co.co.co. e ai dottorandi di ricerca e assegnisti;
  • l’art. 8, che riconosce agli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non assicurati presso altra contribuzione obbligatoria un congedo parentale complessivo di sei mesi; per tutti gli iscritti alla Gestione separata prevede inoltre l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o comunque tali da comportare inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento;
  • l’art. 13, che modifica l’astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, novellando l’art. 64, comma 2, del D.lgs n. 151/2001;
  • l’art. 14, comma 1, che prevede la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare;
  • l’art. 14, comma 2, che consente, in caso di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma da parte di altri autonomi di fiducia in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche mediante forme di compresenza, nel rispetto dell’art. 4, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

L’art. 14, comma 3, introduce una specifica tutela in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. In tale ipotesi è possibile sospendere il versamento contributivo per tutta la durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di due anni.

Al termine della sospensione, i contributi e i premi maturati nel periodo sospeso devono essere versati in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. In alternativa, il versamento può essere effettuato in unica soluzione.

La circolare precisa che, in assenza di diversa indicazione normativa, questa disciplina si applica sia ai titolari di partita IVA sia ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 81/2015, purché il rapporto presenti le caratteristiche definite dall’art. 15 della legge n. 81/2017.

Obbligo contributivo e adempimenti operativi

L’obbligo contributivo grava:

  • sul professionista, se titolare di partita IVA o associato, ai sensi dell’art. 53 del TUIR;
  • sul committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con diritto di rivalsa sul prestatore per un terzo del contributo.

Nel caso di malattia o infortunio grave, il committente deve:

  • inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento della contribuzione, comprensiva di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente;
  • versare gli importi sospesi in un’unica soluzione o richiederne la rateazione, con aggravio degli interessi legali, al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Il professionista deve invece:

  • indicare nel quadro RR, sezione II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta, sia a saldo sia in acconto, nel periodo di sospensione;
  • presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti - Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
  • versare gli importi in un’unica soluzione o chiederne la rateazione, con aggravio degli interessi legali, al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

La circolare richiama infine, in nota, che la disciplina precedente prevedeva una serie di disposizioni presuntive relative alle prestazioni d’opera di cui all’art. 2222 c.c., ricondotte nell’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto o del lavoro subordinato.

Punti principali

Quadro normativo della legge n. 81/2017

La legge 22 maggio 2017, n. 81 disciplina la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e, al Capo I, regola dal punto di vista normativo il lavoro autonomo, dopo le modifiche intervenute nel sistema delle collaborazioni. La circolare richiama che la normativa interviene a seguito delle abrogazioni del D.lgs n. 81/2015 e ridefinisce l’utilizzo delle prestazioni d’opera ex art. 2222 c.c., includendo prestazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata e attività svolta da titolare di partita IVA.

Soggetti interessati: attività professionali e esclusioni

L’ambito di applicazione riguarda i rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III, libro V, del Codice Civile, comprese le prestazioni ex art. 2222 c.c., le professioni intellettuali ex artt. 2229 e 2230 c.c. e i rapporti soggetti a disciplina speciale. Sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori; la circolare richiama le definizioni degli artt. 2082 e 2083 c.c. e precisa che rientrano nella disciplina sia le professioni intellettuali regolamentate sia quelle non regolamentate.

Collaborazioni coordinate e continuative

L’art. 15, comma 1, della legge n. 81/2017 modifica l’art. 409, n. 3, c.p.c. chiarendo che la collaborazione è coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento concordate, il prestatore organizza autonomamente l’attività lavorativa. Sul piano fiscale e previdenziale, però, la nozione non cambia: restano applicabili la Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR.

Tutele previdenziali previste dalla legge

La legge n. 81/2017 introduce diverse misure a favore dei lavoratori autonomi non subordinati e autonomamente organizzati. Tra queste: ampliamento dei requisiti per la Dis-coll per co.co.co., dottorandi e assegnisti; congedo parentale fino a sei mesi per gli iscritti alla Gestione separata non pensionati o non coperti da altra contribuzione obbligatoria; equiparazione alla degenza ospedaliera di alcune malattie gravi; modifica dell’astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata; sospensione del rapporto fino a 150 giorni per anno solare; possibilità di sostituzione in maternità da parte di altri autonomi o soci con requisiti professionali.

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

L’art. 14, comma 3, consente la sospensione del versamento contributivo in caso di malattia o infortunio grave che impedisca lo svolgimento dell’attività per oltre 60 giorni. La sospensione dura per tutto il periodo dell’evento, fino a un massimo di due anni. Alla fine della sospensione, i contributi e i premi maturati devono essere versati in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione, oppure in un’unica soluzione.

Adempimenti del committente e del professionista

Per le collaborazioni coordinate e continuative, il committente deve inviare il flusso UniEmens con codice di sospensione S1, sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda) e, al termine della sospensione o comunque dopo due anni dall’inizio dell’evento, versare gli importi in unica soluzione o chiedere la rateazione con interessi legali. Il professionista deve invece indicare la contribuzione sospesa nel quadro RR, sezione II, sospendere il versamento del saldo e/o acconto, presentare richiesta tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti - Gestione separata - Comunicazione bidirezionale e, al termine, procedere al versamento o alla rateazione con interessi legali.

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