Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13076/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma dell'esecuzione della misura di sicurezza prevista dall'art. 609-nonies c.p. (reato contro la libertà sessuale di minorenne) disposta dalla Corte d'appello di Venezia. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto sussistente la pericolosità sociale attuale del ricorrente in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte, dei risultati della osservazione intramuraria (relazione UEPE che evidenziava minimizzazione dei fatti e mancanza di revisione critica ed empatia verso la vittima) e della mancata partecipazione a un percorso per autori di abusi. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, errori di ricostruzione fattuale (tempo di commissione, numero delle persone offese, assoluzione per pornografia minorile), contestava la fondatezza degli esiti dell'osservazione UEPE (colloquio unico), documentava un percorso psicoterapeutico avviato e ripreso dopo scarcerazione e denunciava errata applicazione dei parametri dell'art. 133 c.p. e travisamento della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato congruamente la valutazione della pericolosità sociale, fondandola sulle note personologiche della relazione UEPE (scarsa rivisitazione dei fatti e minimizzazione, attribuzione di colpe alla vittima), sulla continuità delle condotte nel tempo e sulla mancata dimostrazione che il percorso psicoterapeutico avesse già raggiunto gli obiettivi. La Corte ha confermato la possibilità, ai fini prognostici, di richiamare fatti pregressi gravi quando rilevanti per la valutazione, ha dichiarato che le censure difensive attengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono fondate in questa sede, e ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. È stata inoltre ribadita l'obbligatorietà dell'omettere dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 609-nonies cod. pen.

    Norma penale che descrive il delitto per cui il ricorrente è stato condannato; i fatti costituenti reato, per gravità e specificità, sono stati ritenuti utili e richiamabili nella prognosi sulla pericolosità sociale.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro per la valutazione della pericolosità e per la determinazione della misura; la Corte ha valutato che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri (tenendo conto anche delle circostanze attenuanti ma ritenendole insufficienti a escludere la pericolosità attuale).

  • artt. 202 e 203 cod. pen.

    Norme che regolano la misura di sicurezza e la sua applicazione; la Corte ha affermato che, per la prognosi, è consentito richiamarsi a fatti pregressi particolarmente gravi nella valutazione della persistenza della pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla tutela dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi generalità e altri dati identificativi.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv.270289)

    Principio secondo cui il giudice può richiamarsi ai fatti costituenti reato, considerati nella loro oggettività, quando assumono connotazioni di significativo rilievo ai fini della prognosi di pericolosità.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione o la conferma di una misura di sicurezza è fondamentalmente discrezionale e ancorata a una motivazione logica che può legittimamente richiamare fatti pregressi quando siano gravi e significativi per la prognosi.
  • Le relazioni tecniche (es. UEPE, osservazione intramuraria) hanno efficacia probatoria rilevante: le loro risultanze, se adeguatamente motivate, possono fondare la decisione anche se derivano da colloqui non ripetuti, salvo specifica prova contraria ben documentata.
  • La partecipazione a un percorso terapeutico è elemento valutabile in senso favorevole, ma non è automaticamente risolutiva: la prosecuzione, l'efficacia raggiunta e il raggiungimento di obiettivi terapeutici concreti sono rilevanti per revocare o ridurre la misura.
  • Errori di ricostruzione fattuale dedotti in cassazione devono essere dimostrati con dati precisi e rilevanti: il mero dissenso sulla valutazione della gravità o sulla interpretazione delle prove non è sufficiente a sovvertire la discrezionalità di merito se questa è motivata e coerente.
  • Prescrizioni di controllo (es. obbligo di avviso alle forze di polizia circa residenza e spostamenti) possono essere ritenute compatibili con la natura della misura di sicurezza se non risultano inutilmente afflittive e restano modificabili in corso di esecuzione.
  • Il giudice di cassazione non riesamina le valutazioni prognostiche di fatto quando il tribunale di merito ha fornito motivazione congrua; la censura è ammissibile solo per vizi di diritto o per travisamento provato della prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.